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L’ultimo passo per l’abolizione delle tariffe di roaming: l’accordo sui prezzi all’ingrosso

Di Giovanni de Gregorio

Dopo un lungo percorso, l’attesa per l’abolizione delle tariffe di roaming all’interno dell’Unione europea è terminata. A partire dal 15 giugno del 2017 non ci saranno più costi aggiuntivi per telefonate, SMS e dati scaricati in roaming per i cittadini europei.

Le tariffe previste dal contratto telefonico mobile che intercorre tra un cittadino ed un provider europeo non saranno più limitate solo al territorio dello Stato membro di riferimento ma si applicheranno anche negli altri Stati Membri. Inoltre, già da aprile 2016, si assisterà ad un ulteriore ribasso delle attuali tariffe di roaming.

Il percorso seguito

Nel 2013 la Commissione ha presentato la sua proposta per la creazione di un mercato unico delle telecomunicazioni al fine di creare un “Connected continent”. Tra i punti del “Telecomunication package” del 2013 è presente anche l’abolizione delle tariffe di roaming, come anche stabilito dall’articolo 6-bis del Regolamento (UE) 2015/2120. In particolare, la riforma delle tariffe roaming si inserisce nel piano finalizzato alla creazione di un Mercato unico digitale in linea con gli obiettivi di Europa 2020. Come sostenuto da Andrus Ansip, vicepresidente per il Mercato unico digitale, l’accordo politico raggiunto costituisce l’ultimo passo per garantire il “roaming like at home” a partire dal 15 giugno 2017.

L’intesa sui prezzi all’ingrosso

L’accordo fra ParlamentoConsiglio e Commissione stabilisce i prezzi all’ingrosso che gli operatori applicheranno tra di loro per offrire i servizi di roaming. Sebbene l’abolizione del roaming sembri rilevare solo per il consumatore finale, l’intesa raggiunta è altrettanto significante al fine di garantire che non vi siano rincari applicati dai fornitori una volta che verrà applicato il nuovo regime. Allo stesso tempo, però, tali tariffe devono essere adeguate in modo da permettere agli operatori di telefonia di recuperare i costi senza aumentare i prezzi al dettaglio. Inoltre, un’altra esigenza legata alle negoziazioni sulle tariffe all’ingrosso attiene alla necessità di assicurare il proseguimento e lo sviluppo delle reti in Europa.

In particolare, sono stati concordati i seguenti massimali all’ingrosso:

a) 3,2 centesimi per minuto di chiamata vocale dal 15 giugno 2017
b) 1 centesimo per SMS dal 15 giugno 2017
c) Una riduzione graduale su 5 anni per i massimali di traffico dati: da 7,7 euro/GB (dal 15 giugno 2017) a 6 euro/GB (dal 1° gennaio 2018), 4,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2019), 3,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2020), 3 euro/GB (dal 1° gennaio 2021) fino a 2,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2022)

Tali massimali risultano inferiori rispetto a quelli proposti dalla Commissione (COM(2016) 399 final) nel giugno 2016: 4 centesimi per minute di chiamata vocale; 1 centesimo per SMS; 8,5 euro/GB.

Fair use policy

Uno dei punti più discussi del Regolamento (UE) 2015/2120 attiene alla previsione dei casi in cui gli operatori possono fissare delle soglie di roaming oltre le quali far pagare delle tariffe aggiuntive. Al fine di determinare tali limiti, in data 15 dicembre 2016, la Commissione ha pubblicato le misure di attuazione (C(2016) 8784 final) del suddetto Regolamento al fine di definire l’ambito di applicazione della “fair use policy”.

Ai sensi del Regolamento (UE) n 531/2012, l’obiettivo del fair use policy è quello di prevenire l’uso abusivo o anomalo da parte dei clienti di servizi di roaming al dettaglio per scopi diversi rispetto ai viaggi periodici, come ad esempio l’utilizzo di tali servizi su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui si risiede. Giova sottolineare, infatti, che, come affermato anche dal Considerando 5 delle misure attuative, l’abolizione delle tariffe di roaming non si estende al “permanent roaming”, ma solo agli utilizzi transitori nel territorio di uno Stato Membro diverso da quello di residenza o slegato da un collegamento stabile con il cliente. Al contrario, un’applicazione generalizzata spingerebbe gli utenti a scegliere di acquistare i servizi nello Stato Membro dove il costo è inferiore rispetto a quello praticato nel proprio paese con chiari effetti distorsivi sulla concorrenza, contribuendo al rialzo sui prezzi interni nei mercati nazionali e mettendo a rischio gli investimenti strutturali.

Inoltre, tali misure di attuazione dovrebbero garantire l’applicazione di una politica di fair use  che non avvantaggi i fornitori nell’applicare barriere al diritto degli utenti di non pagare tariffe aggiuntive all’interno dell’Unione in caso di spostamenti temporanei.

Tuttavia, il principio generale, come previsto dal Regolamento, stabilisce che, in ogni caso, la tariffa applicata non dovrà essere superiore alla tariffa all’ingrosso che pagherebbero gli operatori per utilizzare la rete.

Il fornitore di servizi di roaming al dettaglio potrà richiedere una prova all’utilizzatore della sua residenza abituale in uno Stato membro oppure dei collegamenti stabili con quello Stato membro che dimostrino una frequente e sostanziale presenza sul suo territorio.

Il Regolamento stabilisce, inoltre, le soglie di utilizzo dei servizi al dettaglio di roaming in base al tipo di servizio acquistato nel proprio Stato Membro, in particolare per i piani open data, bundle con altri servizi o dispositivi oppure per le tariffe prepagate.

Al fine di limitare abusi o utilizzi anomali dei servi offerti al prezzo nazionale, il fornitore può applicare meccanismi di controllo che siano “fair, reasonable and proportionate” e basati su condizioni oggettive relative al rischio di utilizzo abusivo o anomalo dei servizi. Un esempio di tali meccanismi consiste nel controllo geografico del traffico del cliente mirando a monitorare se il cliente consuma più dati nazionalmente o in altri Stati Membri. Il Regolamento introduce, però, un controlimite a tale possibilità al fine di evitare eccessivi controlli e avvisi agli utilizzatori. A tal fine, è previsto che i fornitori dovranno valutare i comportamenti degli utilizzatori per un periodo minimo di quattro mesi. Inoltre, secondo l’articolo 5 delle misure attuativa, il fornitore dovrà specificare nei contratti con i clienti le condizioni di applicazione della fair use policy, specificando i meccanismi di controllo che vorrà utilizzare. In ogni caso, il fornitore sarà tenuto ad introdurre procedure “transparent, simple and efficient” al fine di rispondere ai reclami dei clienti relativi all’applicazione della fair use policy. Tuttavia, tale obbligazione non impedisce ai clienti, come stabilito dall’articolo 17(2) del Regolamento, di avvalersi di un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie stabilito nello Stato membro del fornitore ai sensi dell’articolo 34 della Direttiva 2002/22/EC.

Ulteriore obbligo in capo ai fornitori di servizi di roaming al dettaglio è quello di notificare alle autorità competenti la propria fair use policy, oltre la facoltà già prevista dal Regolamento (UE) 2015/2120 all’articolo 6-quater il quale prevede che “in circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming regolamentati a norma degli articoli 6 bis e 6 ter dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, detto fornitore di roaming può chiedere l’autorizzazione di applicare un sovrapprezzo. Tale sovrapprezzo è applicato solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all’ingrosso applicabili.

Prima di applicare qualsiasi sovraprezzo sull’utilizzatore sulla base di oggettive e sostanziali prove basate sugli elementi oggettivi, il fornitore dovrà avvertire il cliente del comportamento individuato dandogli la possibilità di introdurre cambiamenti alle modalità di utilizzo in un periodo che non può essere inferiore a due settimane, oltre le quali scatterà il sovraprezzo. Tuttavia, il fornitore di servizi dovrà sospendere l’applicazione del sovraprezzo nel momento in cui l’utilizzo del cliente non comporterà più rischi di utilizzo abusivo o anomalo dei servizi.

Cosa accade fino al 15 giugno 2017

Fino al 15 giugno del 2017 resterà in vigore l’Eurotariffa, introdotta con il Regolamento (CE) N. 717/2007 del Parlamento Europeo poi modificato dal Regolamento (CE) N. 544/2009 poi rifuso nel Regolamento (UE) N. 531/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, ossia il piano tariffario europeo per il roaming interazionale che prevede delle soglie limite ai prezzi che possono essere imposti dai providers nei vari Stati Membri. L’implementazione dell’Eurotariffa negli anni ha portato ad un graduale abbattimento dei costi del roaming rendendo l’abolizione delle tariffe di roaming soltanto l’ultimo passo di un percorso che, attraverso un approccio graduale in un’ottica di trasformazione e adattamento europeo alle sfide della digitalizzazione per esigenze di competitività, ha tenuto in considerazione le differenze che sussistono tra gli Stati membri.

Non resta che attendere l’approvazione formale dell’accordo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Redatto il 9 febbraio 2017

Di Giovanni de Gregorio

Dopo un lungo percorso, l’attesa per l’abolizione delle tariffe di roaming all’interno dell’Unione europea è terminata. A partire dal 15 giugno del 2017 non ci saranno più costi aggiuntivi per telefonate, SMS e dati scaricati in roaming per i cittadini europei.

Le tariffe previste dal contratto telefonico mobile che intercorre tra un cittadino ed un provider europeo non saranno più limitate solo al territorio dello Stato membro di riferimento ma si applicheranno anche negli altri Stati Membri. Inoltre, già da aprile 2016, si assisterà ad un ulteriore ribasso delle attuali tariffe di roaming.

Il percorso seguito

Nel 2013 la Commissione ha presentato la sua proposta per la creazione di un mercato unico delle telecomunicazioni al fine di creare un “Connected continent”. Tra i punti del “Telecomunication package” del 2013 è presente anche l’abolizione delle tariffe di roaming, come anche stabilito dall’articolo 6-bis del Regolamento (UE) 2015/2120. In particolare, la riforma delle tariffe roaming si inserisce nel piano finalizzato alla creazione di un Mercato unico digitale in linea con gli obiettivi di Europa 2020. Come sostenuto da Andrus Ansip, vicepresidente per il Mercato unico digitale, l’accordo politico raggiunto costituisce l’ultimo passo per garantire il “roaming like at home” a partire dal 15 giugno 2017.

L’intesa sui prezzi all’ingrosso

L’accordo fra ParlamentoConsiglio e Commissione stabilisce i prezzi all’ingrosso che gli operatori applicheranno tra di loro per offrire i servizi di roaming. Sebbene l’abolizione del roaming sembri rilevare solo per il consumatore finale, l’intesa raggiunta è altrettanto significante al fine di garantire che non vi siano rincari applicati dai fornitori una volta che verrà applicato il nuovo regime. Allo stesso tempo, però, tali tariffe devono essere adeguate in modo da permettere agli operatori di telefonia di recuperare i costi senza aumentare i prezzi al dettaglio. Inoltre, un’altra esigenza legata alle negoziazioni sulle tariffe all’ingrosso attiene alla necessità di assicurare il proseguimento e lo sviluppo delle reti in Europa.

In particolare, sono stati concordati i seguenti massimali all’ingrosso:

a) 3,2 centesimi per minuto di chiamata vocale dal 15 giugno 2017
b) 1 centesimo per SMS dal 15 giugno 2017
c) Una riduzione graduale su 5 anni per i massimali di traffico dati: da 7,7 euro/GB (dal 15 giugno 2017) a 6 euro/GB (dal 1° gennaio 2018), 4,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2019), 3,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2020), 3 euro/GB (dal 1° gennaio 2021) fino a 2,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2022)

Tali massimali risultano inferiori rispetto a quelli proposti dalla Commissione (COM(2016) 399 final) nel giugno 2016: 4 centesimi per minute di chiamata vocale; 1 centesimo per SMS; 8,5 euro/GB.

Fair use policy

Uno dei punti più discussi del Regolamento (UE) 2015/2120 attiene alla previsione dei casi in cui gli operatori possono fissare delle soglie di roaming oltre le quali far pagare delle tariffe aggiuntive. Al fine di determinare tali limiti, in data 15 dicembre 2016, la Commissione ha pubblicato le misure di attuazione (C(2016) 8784 final) del suddetto Regolamento al fine di definire l’ambito di applicazione della “fair use policy”.

Ai sensi del Regolamento (UE) n 531/2012, l’obiettivo del fair use policy è quello di prevenire l’uso abusivo o anomalo da parte dei clienti di servizi di roaming al dettaglio per scopi diversi rispetto ai viaggi periodici, come ad esempio l’utilizzo di tali servizi su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui si risiede. Giova sottolineare, infatti, che, come affermato anche dal Considerando 5 delle misure attuative, l’abolizione delle tariffe di roaming non si estende al “permanent roaming”, ma solo agli utilizzi transitori nel territorio di uno Stato Membro diverso da quello di residenza o slegato da un collegamento stabile con il cliente. Al contrario, un’applicazione generalizzata spingerebbe gli utenti a scegliere di acquistare i servizi nello Stato Membro dove il costo è inferiore rispetto a quello praticato nel proprio paese con chiari effetti distorsivi sulla concorrenza, contribuendo al rialzo sui prezzi interni nei mercati nazionali e mettendo a rischio gli investimenti strutturali.

Inoltre, tali misure di attuazione dovrebbero garantire l’applicazione di una politica di fair use  che non avvantaggi i fornitori nell’applicare barriere al diritto degli utenti di non pagare tariffe aggiuntive all’interno dell’Unione in caso di spostamenti temporanei.

Tuttavia, il principio generale, come previsto dal Regolamento, stabilisce che, in ogni caso, la tariffa applicata non dovrà essere superiore alla tariffa all’ingrosso che pagherebbero gli operatori per utilizzare la rete.

Il fornitore di servizi di roaming al dettaglio potrà richiedere una prova all’utilizzatore della sua residenza abituale in uno Stato membro oppure dei collegamenti stabili con quello Stato membro che dimostrino una frequente e sostanziale presenza sul suo territorio.

Il Regolamento stabilisce, inoltre, le soglie di utilizzo dei servizi al dettaglio di roaming in base al tipo di servizio acquistato nel proprio Stato Membro, in particolare per i piani open data, bundle con altri servizi o dispositivi oppure per le tariffe prepagate.

Al fine di limitare abusi o utilizzi anomali dei servi offerti al prezzo nazionale, il fornitore può applicare meccanismi di controllo che siano “fair, reasonable and proportionate” e basati su condizioni oggettive relative al rischio di utilizzo abusivo o anomalo dei servizi. Un esempio di tali meccanismi consiste nel controllo geografico del traffico del cliente mirando a monitorare se il cliente consuma più dati nazionalmente o in altri Stati Membri. Il Regolamento introduce, però, un controlimite a tale possibilità al fine di evitare eccessivi controlli e avvisi agli utilizzatori. A tal fine, è previsto che i fornitori dovranno valutare i comportamenti degli utilizzatori per un periodo minimo di quattro mesi. Inoltre, secondo l’articolo 5 delle misure attuativa, il fornitore dovrà specificare nei contratti con i clienti le condizioni di applicazione della fair use policy, specificando i meccanismi di controllo che vorrà utilizzare. In ogni caso, il fornitore sarà tenuto ad introdurre procedure “transparent, simple and efficient” al fine di rispondere ai reclami dei clienti relativi all’applicazione della fair use policy. Tuttavia, tale obbligazione non impedisce ai clienti, come stabilito dall’articolo 17(2) del Regolamento, di avvalersi di un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie stabilito nello Stato membro del fornitore ai sensi dell’articolo 34 della Direttiva 2002/22/EC.

Ulteriore obbligo in capo ai fornitori di servizi di roaming al dettaglio è quello di notificare alle autorità competenti la propria fair use policy, oltre la facoltà già prevista dal Regolamento (UE) 2015/2120 all’articolo 6-quater il quale prevede che “in circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming regolamentati a norma degli articoli 6 bis e 6 ter dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, detto fornitore di roaming può chiedere l’autorizzazione di applicare un sovrapprezzo. Tale sovrapprezzo è applicato solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all’ingrosso applicabili.

Prima di applicare qualsiasi sovraprezzo sull’utilizzatore sulla base di oggettive e sostanziali prove basate sugli elementi oggettivi, il fornitore dovrà avvertire il cliente del comportamento individuato dandogli la possibilità di introdurre cambiamenti alle modalità di utilizzo in un periodo che non può essere inferiore a due settimane, oltre le quali scatterà il sovraprezzo. Tuttavia, il fornitore di servizi dovrà sospendere l’applicazione del sovraprezzo nel momento in cui l’utilizzo del cliente non comporterà più rischi di utilizzo abusivo o anomalo dei servizi.

Cosa accade fino al 15 giugno 2017

Fino al 15 giugno del 2017 resterà in vigore l’Eurotariffa, introdotta con il Regolamento (CE) N. 717/2007 del Parlamento Europeo poi modificato dal Regolamento (CE) N. 544/2009 poi rifuso nel Regolamento (UE) N. 531/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, ossia il piano tariffario europeo per il roaming interazionale che prevede delle soglie limite ai prezzi che possono essere imposti dai providers nei vari Stati Membri. L’implementazione dell’Eurotariffa negli anni ha portato ad un graduale abbattimento dei costi del roaming rendendo l’abolizione delle tariffe di roaming soltanto l’ultimo passo di un percorso che, attraverso un approccio graduale in un’ottica di trasformazione e adattamento europeo alle sfide della digitalizzazione per esigenze di competitività, ha tenuto in considerazione le differenze che sussistono tra gli Stati membri.

Non resta che attendere l’approvazione formale dell’accordo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Redatto il 9 febbraio 2017