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Articolo 496 Codice Penale: false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni [c.p. 651] a un pubblico ufficiale [c.p. 357] o a persona incaricata di un pubblico servizio [c.p. 358], nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Sommario: I. INTRODUZIONE ALLA NORMA. 1. Inquadramento generale. II. IL COMMENTO. 1. L’interesse protetto. 2. Il soggetto attivo. 3. L’elemento soggettivo 4. La condotta tipica 5. La consumazione. 6. Rapporti con altri reati.

I. INTRODUZIONE ALLA NORMA

 1. Inquadramento generale

La legge n. 125/08 non ha apportato modiche alla formulazione della condotta penalmente rilevante, ma ha previsto per tale reato un inasprimento delle pene che vanno da uno a cinque anni (in precedenza era prevista la pena della reclusione fino a un anno in alternativa alla multa).

II. IL COMMENTO

 1. L’interesse protetto

 Il bene protetto è la fede pubblica così come gli altri reati in materia di falsità personale previsti dal capo IV del libro II del Codice Penale.

2. Il soggetto attivo

 Trattasi di un reato comune in quanto può essere commesso da chiunque.

3. L’elemento soggettivo

 L’elemento soggettivo è il dolo generico ossia la coscienza e volontà della condotta prevista dalla norma incriminatrice.

4. La condotta tipica

 La clausola di riserva prevista dalla norma in questione “fuori dei casi indicati negli articoli precedenti” implica l’esclusione del concorso con i reati di cui agli articoli 494, 495 e 483 del Codice Penale, anche essi attinenti a false dichiarazioni. Di conseguenza non si applica tale norma quando ricorra uno dei reati anzidetti. Per la configurazione del reato in questione è necessario che la falsa dichiarazione sia resa ad un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abbia interrogato il soggetto agente in ordine alla identità o qualità propria o altrui. L’interrogazione può essere non solo verbale posto che ricomprende anche la compilazione di moduli o questionari predisposti dall'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico servizio. Non assurge a rilevanza penale il silenzio o la dichiarazione spontanea. L’oggetto della falsa dichiarazione riguarda l’identità propria o altrui o le qualità personali. Rientrano nel concetto di identità quegli elementi volti a distinguere un soggetto da un altro (ad esempio i dati anagrafici), mentre rientrano nel concetto di altre qualità quelle che completano lo stato e l'identità della persona (professione, grado accademico, eccetera). La Suprema Corte ha stabilito che restano fuori dalla tutela penale “le richieste della autorità” su qualità personali non giustificate dall'esigenza della identificazione, ma rivolte ad altri fini” (Cassazione n. 6751/1984). La Corte di legittimità ha altresì affermato essere scriminata la condotta della prostituta che trovandosi in stato assoluto “di soggezione fisica e psichica rispetto al suo sfruttatore, fornisce false generalità a carie autorità di polizia in sede di identificazione, quando il suo comportamento risulta necessitato dal timore che in caso di trasgressione alle regole a lei imposte dallo sfruttatore può essere posta in pericolo la vita dei suoi familiari” (Cassazione penale n. 19225/2012).

5. La consumazione

Il reato si consuma al momento in cui viene resa la dichiarazione falsa ed il tentativo è ammissibile.

6. Rapporti con altri reati

Si veda il paragrafo II n. 6 del Commento all’articolo 495 Codice Penale.

 

  Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni [c.p. 651] a un pubblico ufficiale [c.p. 357] o a persona incaricata di un pubblico servizio [c.p. 358], nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Sommario: I. INTRODUZIONE ALLA NORMA. 1. Inquadramento generale. II. IL COMMENTO. 1. L’interesse protetto. 2. Il soggetto attivo. 3. L’elemento soggettivo 4. La condotta tipica 5. La consumazione. 6. Rapporti con altri reati.

I. INTRODUZIONE ALLA NORMA

 1. Inquadramento generale

La legge n. 125/08 non ha apportato modiche alla formulazione della condotta penalmente rilevante, ma ha previsto per tale reato un inasprimento delle pene che vanno da uno a cinque anni (in precedenza era prevista la pena della reclusione fino a un anno in alternativa alla multa).

II. IL COMMENTO

 1. L’interesse protetto

 Il bene protetto è la fede pubblica così come gli altri reati in materia di falsità personale previsti dal capo IV del libro II del Codice Penale.

2. Il soggetto attivo

 Trattasi di un reato comune in quanto può essere commesso da chiunque.

3. L’elemento soggettivo

 L’elemento soggettivo è il dolo generico ossia la coscienza e volontà della condotta prevista dalla norma incriminatrice.

4. La condotta tipica

 La clausola di riserva prevista dalla norma in questione “fuori dei casi indicati negli articoli precedenti” implica l’esclusione del concorso con i reati di cui agli articoli 494, 495 e 483 del Codice Penale, anche essi attinenti a false dichiarazioni. Di conseguenza non si applica tale norma quando ricorra uno dei reati anzidetti. Per la configurazione del reato in questione è necessario che la falsa dichiarazione sia resa ad un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abbia interrogato il soggetto agente in ordine alla identità o qualità propria o altrui. L’interrogazione può essere non solo verbale posto che ricomprende anche la compilazione di moduli o questionari predisposti dall'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico servizio. Non assurge a rilevanza penale il silenzio o la dichiarazione spontanea. L’oggetto della falsa dichiarazione riguarda l’identità propria o altrui o le qualità personali. Rientrano nel concetto di identità quegli elementi volti a distinguere un soggetto da un altro (ad esempio i dati anagrafici), mentre rientrano nel concetto di altre qualità quelle che completano lo stato e l'identità della persona (professione, grado accademico, eccetera). La Suprema Corte ha stabilito che restano fuori dalla tutela penale “le richieste della autorità” su qualità personali non giustificate dall'esigenza della identificazione, ma rivolte ad altri fini” (Cassazione n. 6751/1984). La Corte di legittimità ha altresì affermato essere scriminata la condotta della prostituta che trovandosi in stato assoluto “di soggezione fisica e psichica rispetto al suo sfruttatore, fornisce false generalità a carie autorità di polizia in sede di identificazione, quando il suo comportamento risulta necessitato dal timore che in caso di trasgressione alle regole a lei imposte dallo sfruttatore può essere posta in pericolo la vita dei suoi familiari” (Cassazione penale n. 19225/2012).

5. La consumazione

Il reato si consuma al momento in cui viene resa la dichiarazione falsa ed il tentativo è ammissibile.

6. Rapporti con altri reati

Si veda il paragrafo II n. 6 del Commento all’articolo 495 Codice Penale.