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Associazioni e Società sportive dilettantistiche: agevolazioni, vantaggi e limitazioni nelle prestazioni lavorative

[Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero personale dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza]

Il mondo dello sport dilettantistico possiede caratteristiche particolari  e per certi versi peculiari, anche in ragione del fatto che rappresenta un importante strumento di promozione sociale e delle persone e come tale destinatario di particolari norme di favore in ambito fiscale, tributario e lavoristico. Inoltre l’articolo 13 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 641 “Disciplina delle tasse sulle concessioni governative” prevede la totale esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti ed i provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

In questi ultimi anni oltretutto il legislatore, per dare certezza giuridica all’associazionismo sportivo ha anche introdotto speciali disposizioni di carattere civilistico finalizzate a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro attività.

Una trattazione sistematica dei vari istituti che regolano l’attività delle Associazioni sportive dilettantistiche (nel seguito A.S.D.) non è possibile per ragioni di spazio, e pertanto ci si limiterà a tratteggiarne alcuni fra i più significativi fra cui l’attività prestata nell’ambito di tali associazioni dai dipendenti pubblici anche in ragione delle significative modifiche apportate al conferimento di incarichi, anche gratuiti, da parte di enti pubblici e privati a pubblici dipendenti dalla recente Legge n. 190/2012.

In via preliminare si evidenzia che l’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica”(con o senza personalità giuridica) sia come “società sportiva dilettantistica”(1). Quest’ultima, disciplinata dall’articolo 2247 del codice civile, può essere costituita nella forma di società di capitale (e cioè società: per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni) o di società cooperativa senza scopo di lucro.

Ad oggi la maggior parte degli Enti sportivi è costituita da associazioni non riconosciute secondo le previsioni degli artt. 36, 37 e 38 del Codice civile. Tali soggetti a differenza di quelli  riconosciuti, cioè dotati di personalità giuridica (artt. 24 e ss.gg. codice civile) non sono configurabili come soggetti autonomi di diritto e non sono quindi provvisti di capacità giuridica. In ragione di ciò, un’associazione non riconosciuta,  inquadrabile nello schema dell’art. 36 codice civile, si configura come un ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi fornito di un patrimonio distinto da quello dei singoli soci e, se pur priva di personalità giuridica, rappresenta comunque un soggetto di diritto (2). Infatti gli enti non riconosciuti, come più volte stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, sono comunque dotati di soggettività giuridica, costituendo soggetti autonomi sia sul piano sostanziale che su quello processuale con conseguente legittimazione a costituirsi in giudizio senza la obbligatoria rappresentanza e presenza dei propri associati.

Statuto ed atto costitutivo. Sebbene le Associazioni non riconosciute possano costituirsi anche con accordi verbali fra i componenti è prassi comune che una A.S.D. venga costituita a mezzo di atto scritto (il c.d. contratto di associazione), costituito da due documenti fondamentali:

-l’atto costitutivo, con cui si dà vita alla A.S.D., identificandone e fissandone gli elementi di avvio e

-di riferimento; deve anche tra l’altro riportare la data di costituzione, la denominazione sociale con l’indicazione della finalità sportiva, la sede legale ed i dati anagrafici dei soci fondatori;

-lo statuto, che si ricorda essere il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Esso deve contenere (ai fini del riconoscimento da parte del CONI e per la fruizione delle agevolazioni previste per le A.S.D.) le clausole seguenti:

-la denominazione

-l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

-l’attribuzione della rappresentanza legale;

-l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

-le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

-l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

-modalità di scioglimento dell’associazione o della società;

-l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Per le società sportive, costituite in forma di società di capitali (usualmente S.r.l. e società cooperative),  è previsto altresì:

-il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;

-l’obbligo di osservare le disposizioni del Coni e i regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi.

Agevolazioni fiscali. Per quanto concerne le agevolazioni fiscali, giova in via preliminare ricordare  che la legge prevede, da un lato, una serie di agevolazioni per i redditi prodotti da tali  sodalizi (3) e (4) e dall’altro riconosce trattamenti di favore per le prestazioni rese a favore di tali enti (5).

Proprio l’articolo 67, comma 1 lettera m) ricomprende tra i redditi diversi (ossia quelli non riconducibili a nessuna delle grandi categorie di reddito: d’impresa, di lavoro autonomo e di lavoro dipendente) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dagli enti di  promozione sportiva e da qualunque organismo,  comunque  denominato,  che  persegua  finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Il successivo articolo 69 stabilisce al comma 2, che le suindicate indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi  non  concorrono  a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente  nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare reddito i rimborsi di spese documentate relative a  vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Tali disposizioni di favore si applicano anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (6).

L’Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 ha chiarito che con l’espressione “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” il legislatore ha voluto ricomprendere nel regime agevolativo in argomento “i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico”. Quindi, prosegue la medesima risoluzione, la indicata disposizione è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri) ivi compresi coloro che nell’ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell’associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano all’evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.

Con successiva risoluzione (7) la stessa Agenzia ha ribadito che nella norma agevolativa rientrano anche  i compensi erogati dalle A.S.D. nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un’attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.

In buona sostanza, argomenta l’Agenzia delle Entrate, il legislatore ha ampliato  il novero delle prestazioni riconducibili all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l’attività resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva.

L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate è in linea con l’indirizzo assunto dall’Ex Enpals (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) oggi confluito nell’INPS (8) che con circolare n.18 del 9.11.2009 ha precisato che le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 5 del D.L. 30 dicembre 2008, n.207 convertito con modificazioni  nella legge 27 febbraio 2009, n. 14  hanno “fornito un’interpretazione <<autentica>> della locuzione utilizzata dal legislatore, all’art. 67, comma 1, lettera m), del (…) TUIR, con l’intento di qualificare le attività i cui compensi rientrino nella categoria dei redditi diversi”.

Con detta circolare è stato altresì precisato, in particolare, che – anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, in ordine alla corretta interpretazione del citato art.35, comma 5 – “per la connotazione della nozione di <<esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche>>, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell’ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali”.

Prestazioni nell’ambito delle A.S.D. ed attività svolta da Pubblici dipendenti Le A.S.D. per il raggiungimento dei propri scopi sociali e statutari si avvalgono delle prestazioni di una pluralità di figure (atleti, allenatori, preparatori atletici, dirigenti accompagnatori, istruttori, medici e paramedici, massaggiatori, addetti amministrativi e di segreteria, consulenti, custodi, etc.) che possono prestare la loro attività gratuitamente e volontaristicamente oppure a titolo oneroso. In tale ultima ipotesi le prestazioni  lavorative possono avere natura subordinata o parasubordinata ed autonoma (9) oltre alle c.d. collaborazioni endoassociative di tipo sportivo (cioè i compensi sportivi e le collaborazioni amministrativo di natura non professionale), assoggettate al particolare regime di cui all’art. 69 TUIR) e le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio che prevede il pagamento delle prestazioni svolte dai collaboratori a mezzo voucher (10).

Una particolare forma di collaborazione è quella svolta a favore delle A.S.D. da pubblici dipendenti che, nello specifico, può essere prestata gratuitamente oppure a titolo oneroso.

Con riguardo alla prima ipotesi, la legge 27 dicembre 2002 n. 289 stabilisce (art. 90 comma 23) che i  dipendenti pubblici possano prestare  la  propria  attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive  dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti  salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.  Ai  medesimi  soggetti  possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi  di  cui  all'articolo  67, comma 1, lettera m), del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 22 aprile 2003, n. 21, nel ribadire che i dipendenti pubblici, fuori dal proprio orario di lavoro, possono prestare attività a favore di società ed associazioni sportive a titolo gratuito, ferma restando che allo stesso possono essere anche riconosciute indennità e rimborsi di spese documentate di importi congrui in base all’attività prestata. Infatti, in caso contrario, si potrebbe configurare la corresponsione di un compenso, in assenza di preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.

Al riguardo la recente Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, in vigore dal 28 novembre 2012, ha reso più stringenti gli adempimenti, da parte del lavoratore e della PA, connessi con l’autorizzazione a svolgere attività extra officium rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gli interventi di cui trattasi si inseriscono sul sistema dei principi già fissato dal citato articolo 53,  valorizzando  l’obbligo per l’Amministrazione, quando conferisce incarichi ai propri dipendenti ovvero autorizza lo svolgimento d’incarichi provenienti da altri soggetti pubblici o privati, di evitare sempre situazioni di conflitto, anche potenziale, d’interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. Infatti la nuova disciplina conferma quanto già previsto dal  comma 2 del citato art. 53 in ragione del quale le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

Il successivo comma 7 prevede che “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi  retribuiti che   non   siano   stati   conferiti   o   previamente   autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini  dell'autorizzazione, l'amministrazione  verifica  l'insussistenza  di  situazioni,   anche potenziali,  di  conflitto  di  interessi”.

Il comma 9 va poi a ribadire che “gli enti pubblici economici e i  soggetti  privati  non  possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la  previa autorizzazione dell'amministrazione di  appartenenza  dei  dipendenti stessi. Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica l'insussistenza di situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di interessi”.

La mancata acquisizione dell’autorizzazione preventiva assume rilievo disciplinare e, fermo restando l’applicabilità delle più gravi sanzioni, amministrative e disciplinari, previste dall’ordinamento, il compenso dovuto per le prestazioni nel caso svolte, deve essere versato a cura dell’erogante o, in difetto, dal percettore nel conto dell’entrata del bilancio dell’Amministrazione interessata.

Con lo stesso fine, sono profondamente modificati anche gli obblighi di comunicazione da parte della PA, che divengono ora molto più tempestivi, allo scopo di consentire alle Amministrazioni e al Dipartimento della Funzione Pubblica un’azione costante di monitoraggio delle situazioni. Infatti il comma 12 del medesimo articolo, stabilisce che entro quindici giorni dal conferimento o autorizzazione dell’incarico, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, le Amministrazioni Pubbliche devono comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.

La comunicazione è accompagnata da una relazione dove sono indicate le norme  in base a cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la  rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato  incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito  o autorizzato incarichi.

(1) L’articolo 90, comma 1 della legge 27.12.2002 n. 289 ha previsto che: “Le  disposizioni  della  legge 16  dicembre 1991,  n.  398,  e successive  modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”;

(2) Elementi caratteristici di un’associazione non riconosciuta come persona giuridica sono: lo scopo, le persone, in taluni casi, il patrimonio, la mutevolezza dei componenti 8struttura aperta) e la rappresentanza conferita dalla collettività dei soci ad uno o più componenti della compagine associativa. L’elemento fondamentale è costituito dalle persone, cioè la collettività di individui che associandosi definisce uno scopo – fine comune ideale sulla base del quale si viene a costituire l’Ente associativo;

(3) Articolo 1 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche): Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo  di lucro, affiliate alle federazioni  sportive  nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e  che  nel periodo  d'imposta  precedente  hanno  conseguito  dall'esercizio  di attività commerciali proventi per un importo non  superiore  a 250.000 euro;

(4) Ai fini dell’IVA e delle imposte dirette alle A.S.D. si applicano, in via generale, le norme previste per gli Enti non commerciali e contenute nel DPR 22.12.1986 n. 917 (TUIR);

(5) Articoli 67, comma 1 lettera m) e 69, comma 2 del TUIR;

(6) Il DL 30 dicembre 2008, n.207 convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (art. 35  comma  5)  che “Nelle   parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma  1,  lettera  m), del TUIR sono da ricomprendere la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica";

(7)Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 38/E del 17.05.2010 recante in oggetto: “Chiarimenti in merito a problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici”;

(8) L’Enpals è confluito nell'Inps, dal 1° gennaio 2012, per effetto del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011;

(9) Nello specifico le prestazioni lavorative possono essere le seguenti: lavoro subordinato, lavoro autonomo, prestazione autonoma occasionale, collaborazioni coordinate e continuative e le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio;

(10) Per prestazioni di  lavoro  accessorio  si  intendono  attività lavorative  che  non  danno  luogo,  con  riferimento   alla totalità dei committenti, a compensi  superiori  a  5.000  euro  nell'anno solare,  annualmente  rivalutati  sulla  base  della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel  corso  di  un  anno solare, nei confronti  dei  committenti  imprenditori  commerciali  o professionisti, le attività lavorative  di  cui  al  presente  comma possono essere svolte a favore di  ciascun  singolo  committente  per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai  sensi del presente comma. Le prestazioni svolte a tale titolo devono essere remunerate con un voucher da 10 euro lordi per ogni ora di attività.

[Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero personale dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza]

Il mondo dello sport dilettantistico possiede caratteristiche particolari  e per certi versi peculiari, anche in ragione del fatto che rappresenta un importante strumento di promozione sociale e delle persone e come tale destinatario di particolari norme di favore in ambito fiscale, tributario e lavoristico. Inoltre l’articolo 13 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 641 “Disciplina delle tasse sulle concessioni governative” prevede la totale esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti ed i provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

In questi ultimi anni oltretutto il legislatore, per dare certezza giuridica all’associazionismo sportivo ha anche introdotto speciali disposizioni di carattere civilistico finalizzate a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro attività.

Una trattazione sistematica dei vari istituti che regolano l’attività delle Associazioni sportive dilettantistiche (nel seguito A.S.D.) non è possibile per ragioni di spazio, e pertanto ci si limiterà a tratteggiarne alcuni fra i più significativi fra cui l’attività prestata nell’ambito di tali associazioni dai dipendenti pubblici anche in ragione delle significative modifiche apportate al conferimento di incarichi, anche gratuiti, da parte di enti pubblici e privati a pubblici dipendenti dalla recente Legge n. 190/2012.

In via preliminare si evidenzia che l’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica”(con o senza personalità giuridica) sia come “società sportiva dilettantistica”(1). Quest’ultima, disciplinata dall’articolo 2247 del codice civile, può essere costituita nella forma di società di capitale (e cioè società: per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni) o di società cooperativa senza scopo di lucro.

Ad oggi la maggior parte degli Enti sportivi è costituita da associazioni non riconosciute secondo le previsioni degli artt. 36, 37 e 38 del Codice civile. Tali soggetti a differenza di quelli  riconosciuti, cioè dotati di personalità giuridica (artt. 24 e ss.gg. codice civile) non sono configurabili come soggetti autonomi di diritto e non sono quindi provvisti di capacità giuridica. In ragione di ciò, un’associazione non riconosciuta,  inquadrabile nello schema dell’art. 36 codice civile, si configura come un ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi fornito di un patrimonio distinto da quello dei singoli soci e, se pur priva di personalità giuridica, rappresenta comunque un soggetto di diritto (2). Infatti gli enti non riconosciuti, come più volte stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, sono comunque dotati di soggettività giuridica, costituendo soggetti autonomi sia sul piano sostanziale che su quello processuale con conseguente legittimazione a costituirsi in giudizio senza la obbligatoria rappresentanza e presenza dei propri associati.

Statuto ed atto costitutivo. Sebbene le Associazioni non riconosciute possano costituirsi anche con accordi verbali fra i componenti è prassi comune che una A.S.D. venga costituita a mezzo di atto scritto (il c.d. contratto di associazione), costituito da due documenti fondamentali:

-l’atto costitutivo, con cui si dà vita alla A.S.D., identificandone e fissandone gli elementi di avvio e

-di riferimento; deve anche tra l’altro riportare la data di costituzione, la denominazione sociale con l’indicazione della finalità sportiva, la sede legale ed i dati anagrafici dei soci fondatori;

-lo statuto, che si ricorda essere il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Esso deve contenere (ai fini del riconoscimento da parte del CONI e per la fruizione delle agevolazioni previste per le A.S.D.) le clausole seguenti:

-la denominazione

-l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

-l’attribuzione della rappresentanza legale;

-l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

-le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

-l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

-modalità di scioglimento dell’associazione o della società;

-l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Per le società sportive, costituite in forma di società di capitali (usualmente S.r.l. e società cooperative),  è previsto altresì:

-il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;

-l’obbligo di osservare le disposizioni del Coni e i regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi.

Agevolazioni fiscali. Per quanto concerne le agevolazioni fiscali, giova in via preliminare ricordare  che la legge prevede, da un lato, una serie di agevolazioni per i redditi prodotti da tali  sodalizi (3) e (4) e dall’altro riconosce trattamenti di favore per le prestazioni rese a favore di tali enti (5).

Proprio l’articolo 67, comma 1 lettera m) ricomprende tra i redditi diversi (ossia quelli non riconducibili a nessuna delle grandi categorie di reddito: d’impresa, di lavoro autonomo e di lavoro dipendente) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dagli enti di  promozione sportiva e da qualunque organismo,  comunque  denominato,  che  persegua  finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Il successivo articolo 69 stabilisce al comma 2, che le suindicate indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi  non  concorrono  a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente  nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare reddito i rimborsi di spese documentate relative a  vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Tali disposizioni di favore si applicano anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (6).

L’Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 ha chiarito che con l’espressione “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” il legislatore ha voluto ricomprendere nel regime agevolativo in argomento “i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico”. Quindi, prosegue la medesima risoluzione, la indicata disposizione è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri) ivi compresi coloro che nell’ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell’associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano all’evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.

Con successiva risoluzione (7) la stessa Agenzia ha ribadito che nella norma agevolativa rientrano anche  i compensi erogati dalle A.S.D. nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un’attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.

In buona sostanza, argomenta l’Agenzia delle Entrate, il legislatore ha ampliato  il novero delle prestazioni riconducibili all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l’attività resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva.

L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate è in linea con l’indirizzo assunto dall’Ex Enpals (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) oggi confluito nell’INPS (8) che con circolare n.18 del 9.11.2009 ha precisato che le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 5 del D.L. 30 dicembre 2008, n.207 convertito con modificazioni  nella legge 27 febbraio 2009, n. 14  hanno “fornito un’interpretazione <<autentica>> della locuzione utilizzata dal legislatore, all’art. 67, comma 1, lettera m), del (…) TUIR, con l’intento di qualificare le attività i cui compensi rientrino nella categoria dei redditi diversi”.

Con detta circolare è stato altresì precisato, in particolare, che – anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, in ordine alla corretta interpretazione del citato art.35, comma 5 – “per la connotazione della nozione di <<esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche>>, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell’ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali”.

Prestazioni nell’ambito delle A.S.D. ed attività svolta da Pubblici dipendenti Le A.S.D. per il raggiungimento dei propri scopi sociali e statutari si avvalgono delle prestazioni di una pluralità di figure (atleti, allenatori, preparatori atletici, dirigenti accompagnatori, istruttori, medici e paramedici, massaggiatori, addetti amministrativi e di segreteria, consulenti, custodi, etc.) che possono prestare la loro attività gratuitamente e volontaristicamente oppure a titolo oneroso. In tale ultima ipotesi le prestazioni  lavorative possono avere natura subordinata o parasubordinata ed autonoma (9) oltre alle c.d. collaborazioni endoassociative di tipo sportivo (cioè i compensi sportivi e le collaborazioni amministrativo di natura non professionale), assoggettate al particolare regime di cui all’art. 69 TUIR) e le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio che prevede il pagamento delle prestazioni svolte dai collaboratori a mezzo voucher (10).

Una particolare forma di collaborazione è quella svolta a favore delle A.S.D. da pubblici dipendenti che, nello specifico, può essere prestata gratuitamente oppure a titolo oneroso.

Con riguardo alla prima ipotesi, la legge 27 dicembre 2002 n. 289 stabilisce (art. 90 comma 23) che i  dipendenti pubblici possano prestare  la  propria  attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive  dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti  salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.  Ai  medesimi  soggetti  possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi  di  cui  all'articolo  67, comma 1, lettera m), del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 22 aprile 2003, n. 21, nel ribadire che i dipendenti pubblici, fuori dal proprio orario di lavoro, possono prestare attività a favore di società ed associazioni sportive a titolo gratuito, ferma restando che allo stesso possono essere anche riconosciute indennità e rimborsi di spese documentate di importi congrui in base all’attività prestata. Infatti, in caso contrario, si potrebbe configurare la corresponsione di un compenso, in assenza di preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.

Al riguardo la recente Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, in vigore dal 28 novembre 2012, ha reso più stringenti gli adempimenti, da parte del lavoratore e della PA, connessi con l’autorizzazione a svolgere attività extra officium rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gli interventi di cui trattasi si inseriscono sul sistema dei principi già fissato dal citato articolo 53,  valorizzando  l’obbligo per l’Amministrazione, quando conferisce incarichi ai propri dipendenti ovvero autorizza lo svolgimento d’incarichi provenienti da altri soggetti pubblici o privati, di evitare sempre situazioni di conflitto, anche potenziale, d’interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. Infatti la nuova disciplina conferma quanto già previsto dal  comma 2 del citato art. 53 in ragione del quale le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

Il successivo comma 7 prevede che “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi  retribuiti che   non   siano   stati   conferiti   o   previamente   autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini  dell'autorizzazione, l'amministrazione  verifica  l'insussistenza  di  situazioni,   anche potenziali,  di  conflitto  di  interessi”.

Il comma 9 va poi a ribadire che “gli enti pubblici economici e i  soggetti  privati  non  possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la  previa autorizzazione dell'amministrazione di  appartenenza  dei  dipendenti stessi. Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica l'insussistenza di situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di interessi”.

La mancata acquisizione dell’autorizzazione preventiva assume rilievo disciplinare e, fermo restando l’applicabilità delle più gravi sanzioni, amministrative e disciplinari, previste dall’ordinamento, il compenso dovuto per le prestazioni nel caso svolte, deve essere versato a cura dell’erogante o, in difetto, dal percettore nel conto dell’entrata del bilancio dell’Amministrazione interessata.

Con lo stesso fine, sono profondamente modificati anche gli obblighi di comunicazione da parte della PA, che divengono ora molto più tempestivi, allo scopo di consentire alle Amministrazioni e al Dipartimento della Funzione Pubblica un’azione costante di monitoraggio delle situazioni. Infatti il comma 12 del medesimo articolo, stabilisce che entro quindici giorni dal conferimento o autorizzazione dell’incarico, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, le Amministrazioni Pubbliche devono comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.

La comunicazione è accompagnata da una relazione dove sono indicate le norme  in base a cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la  rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato  incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito  o autorizzato incarichi.

(1) L’articolo 90, comma 1 della legge 27.12.2002 n. 289 ha previsto che: “Le  disposizioni  della  legge 16  dicembre 1991,  n.  398,  e successive  modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”;

(2) Elementi caratteristici di un’associazione non riconosciuta come persona giuridica sono: lo scopo, le persone, in taluni casi, il patrimonio, la mutevolezza dei componenti 8struttura aperta) e la rappresentanza conferita dalla collettività dei soci ad uno o più componenti della compagine associativa. L’elemento fondamentale è costituito dalle persone, cioè la collettività di individui che associandosi definisce uno scopo – fine comune ideale sulla base del quale si viene a costituire l’Ente associativo;

(3) Articolo 1 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche): Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo  di lucro, affiliate alle federazioni  sportive  nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e  che  nel periodo  d'imposta  precedente  hanno  conseguito  dall'esercizio  di attività commerciali proventi per un importo non  superiore  a 250.000 euro;

(4) Ai fini dell’IVA e delle imposte dirette alle A.S.D. si applicano, in via generale, le norme previste per gli Enti non commerciali e contenute nel DPR 22.12.1986 n. 917 (TUIR);

(5) Articoli 67, comma 1 lettera m) e 69, comma 2 del TUIR;

(6) Il DL 30 dicembre 2008, n.207 convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (art. 35  comma  5)  che “Nelle   parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma  1,  lettera  m), del TUIR sono da ricomprendere la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica";

(7)Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 38/E del 17.05.2010 recante in oggetto: “Chiarimenti in merito a problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici”;

(8) L’Enpals è confluito nell'Inps, dal 1° gennaio 2012, per effetto del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011;

(9) Nello specifico le prestazioni lavorative possono essere le seguenti: lavoro subordinato, lavoro autonomo, prestazione autonoma occasionale, collaborazioni coordinate e continuative e le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio;

(10) Per prestazioni di  lavoro  accessorio  si  intendono  attività lavorative  che  non  danno  luogo,  con  riferimento   alla totalità dei committenti, a compensi  superiori  a  5.000  euro  nell'anno solare,  annualmente  rivalutati  sulla  base  della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel  corso  di  un  anno solare, nei confronti  dei  committenti  imprenditori  commerciali  o professionisti, le attività lavorative  di  cui  al  presente  comma possono essere svolte a favore di  ciascun  singolo  committente  per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai  sensi del presente comma. Le prestazioni svolte a tale titolo devono essere remunerate con un voucher da 10 euro lordi per ogni ora di attività.