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Avvocati: dal Consiglio Nazionale Forense le norme attuative del nuovo procedimento disciplinare

I due regolamenti attuativi sui Consigli distrettuali di disciplina (CDD) e sul procedimento disciplinare

Il 31 marzo 2014 sono stati pubblicati, nella materia disciplinare, i due regolamenti attuativi della “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, introdotta con la Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il primo di essi, il n. 1/2014 reca le norme in materia di “Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina” (CDD), i nuovi organismi disciplinari istituiti su base distrettuale. Il regolamento n. 2/2014, invece, disciplina il procedimento disciplinare dinanzi ai CDD, i quali saranno in funzione dal 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del nuovo procedimento disciplinare. Ambedue regolamenti, secondo quanto previsto dalla legge forense, sono stati approvati dal Consiglio nazionale forense.

La Legge professionale ha inteso innovare il procedimento disciplinare, recidendo – da un lato – il legame che teneva uniti l’incolpato al giudicante (nel sistema attuale l’incolpato concorre a eleggere i consiglieri che lo giudicano in sede disciplinare) sia riaffermando – dall'altro – i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché i diritti di difesa dell’incolpato. I regolamenti hanno tradotto in previsioni di dettaglio simili principi. Proprio l’aumentata tutela dei diritti dell’incolpato e la più accentuata procedimentalizzazione del giudizio disciplinare evidenziano lo spiccato carattere paragiurisdizionale dell’organo disciplinare in primo grado.

Il regolamento 31 gennaio 2014, n. 1: la composizione e l’elezione dei Consigli distrettuali di disciplina

La Legge professionale prevede, all'articolo 50, la devoluzione del potere disciplinare ai CDD, istituiti presso ciascun Consiglio dell’Ordine distrettuale e composti da membri eletti con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, così come novellato con Legge Costituzionale 30 maggio 2003, n. 1. Proprio con riferimento alla parità di genere, il regolamento ha introdotto importanti precetti normativi. Nel regolamento all'esame, è espressamente prevista l’invalidità delle elezioni ove non risultino rappresentati, a livello distrettuale, entrambi i generi (articolo 12, comma 1); ove si verifichi quest’ultima evenienza, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale provvede "immediatamente" a dare corso alle nuove elezioni e consentire il raggiungimento della rappresentanza di genere. In caso di morte, dimissioni, decadenza od impedimento permanente di un Consigliere distrettuale è inoltre previsto, "ove possibile e sempre nel rispetto dell’equilibrio dei generi", il subentro del primo tra i non eletti.

Il CDD è eletto dai Consiglieri dei Consigli dell’Ordine del distretto e sono eleggibili esclusivamente gli avvocati iscritti agli albi del distretto da almeno cinque anni, che non abbiano condanne definitive superiori all'avvertimento o comunque non definitive superiori a quelle dell’avvertimento comminate nei cinque anni precedenti (per i requisiti di eleggibilità in dettaglio, si veda l’articolo 4, comma 5, del regolamento in commento).

Gli eletti restano in carica per un periodo di quattro anni dall'insediamento. Sono incompatibili con la carica di Consigliere distrettuale di disciplina i Consiglieri dell’Ordine ed i Consiglieri del CNF.

I Consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Il numero complessivo dei componenti del CDD è pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell’Ordine del distretto, eventualmente approssimata per difetto all'unità. Il CDD svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine cui è iscritto il professionista nei cui confronti si deve procedere.

Il regolamento 21 febbraio 2014, n. 2: il procedimento disciplinare

Quando è presentato un esposto o una denuncia a un Consiglio dell’Ordine o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il Consiglio deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni e quindi a trasmettere immediatamente gli atti al CDD che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

Il procedimento disciplinare è trifasico: I) in fase preliminare è acquisita la notizia dell’illecito e si svolge l’istruttoria pre-procedimentale; II) nella seconda fase avviene la formulazione del capo di incolpazione e la citazione a giudizio; III) da ultimo, vi sono il dibattimento e la decisione.

È territorialmente competente il CDD del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare, con applicazione del principio di prevenzione, relativamente al momento dell’iscrizione della notizia nell'apposito registro.

Il Consigliere Istruttore, responsabile della fase pre-procedimentale, deve completare l’attività istruttoria entro sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato e l’incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore.

Il regolamento reca minuziose previsioni in merito a ciascuna delle tre fasi enumerate in apertura. Tra di esse, si segnala l’obbligo di redazione, a carico del Consigliere Istruttore, di verbali da cui risultino tutte le attività di assunzione di informazioni e testimonianze, acquisizione degli atti, etc.

Della sezione che delibera l’archiviazione ovvero l’approvazione del capo di incolpazione non può far parte il Consigliere Istruttore, di cui è prevista la sostituzione col primo dei membri supplenti in ordine alfabetico. Ultimata la fase decisoria, copia integrale del provvedimento è notificata, anche a mezzo PEC, a cura della segreteria del CDD all'incolpato, nonché al Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto; al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine dell’iscritto; al Procuratore generale presso la Corte di Appello del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento.

Possono proporre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento: l’incolpato, ove ne sia affermata la responsabilità; il Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto, avverso ogni decisione; il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello avverso ogni decisione.

Decorsi i termini per l’impugnazione, la decisione diviene esecutiva e per l’esecuzione di tutte le sanzioni disciplinare è competente il Consiglio dell’Ordine al cui albo o registro è iscritto l’incolpato.

La sezione competente per il procedimento può deliberare la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione dell’iscritto nei casi di cui all'articolo 32 del regolamento.

Con una disposizione di chiusura, all'articolo 37, sono previsti i poteri ispettivi del Consiglio nazionale forense, il quale vigila sul corretto esercizio dell’azione disciplinare e sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari. A questo scopo, il CNF può: - richiedere notizie ai CDD; - nominare ispettori, cui è consentito esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati, per il controllo del regolare funzionamento dei CDD quanto all'esercizio delle funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori inviano al CNF apposita relazione su quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte; - disporre la decadenza dei componenti dei CDD.

L’entrata in funzione del nuovo sistema e le norme transitorie

Il regolamento 31 gennaio 2014, n. 1 entrerà in vigore il 15 aprile 2014 (così, l’articolo 16 del regolamento). Esso prevede dettagliatamente i tempi della prima elezione, onde consentire che – alla data del 1° gennaio 2015, di entrata in vigore del procedimento disciplinare di cui al regolamento n. 2/2014 – i CDD siano già in condizione di operare. All’uopo, il presidente del CDO dell’ordine distrettuale in carica, sentiti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali del distretto, fisserà entro il 30 giugno 2014 il giorno e l’ora di inizio delle operazioni elettorali che, ferma la contestualità di svolgimento in tutto il distretto, non potranno essere comunque successive alla data del 30 settembre 2014.

Per quanto riguarda la disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2014, è previsto che questi ultimi siano trasferiti al CDD, con obbligo di comunicazione all'incolpato. Il CDD potrà riesaminare integralmente i fatti e dovrà, in ogni caso, convocare l’incolpato prima di pronunciare la decisione.

I due regolamenti attuativi sui Consigli distrettuali di disciplina (CDD) e sul procedimento disciplinare

Il 31 marzo 2014 sono stati pubblicati, nella materia disciplinare, i due regolamenti attuativi della “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, introdotta con la Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il primo di essi, il n. 1/2014 reca le norme in materia di “Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina” (CDD), i nuovi organismi disciplinari istituiti su base distrettuale. Il regolamento n. 2/2014, invece, disciplina il procedimento disciplinare dinanzi ai CDD, i quali saranno in funzione dal 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del nuovo procedimento disciplinare. Ambedue regolamenti, secondo quanto previsto dalla legge forense, sono stati approvati dal Consiglio nazionale forense.

La Legge professionale ha inteso innovare il procedimento disciplinare, recidendo – da un lato – il legame che teneva uniti l’incolpato al giudicante (nel sistema attuale l’incolpato concorre a eleggere i consiglieri che lo giudicano in sede disciplinare) sia riaffermando – dall'altro – i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché i diritti di difesa dell’incolpato. I regolamenti hanno tradotto in previsioni di dettaglio simili principi. Proprio l’aumentata tutela dei diritti dell’incolpato e la più accentuata procedimentalizzazione del giudizio disciplinare evidenziano lo spiccato carattere paragiurisdizionale dell’organo disciplinare in primo grado.

Il regolamento 31 gennaio 2014, n. 1: la composizione e l’elezione dei Consigli distrettuali di disciplina

La Legge professionale prevede, all'articolo 50, la devoluzione del potere disciplinare ai CDD, istituiti presso ciascun Consiglio dell’Ordine distrettuale e composti da membri eletti con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, così come novellato con Legge Costituzionale 30 maggio 2003, n. 1. Proprio con riferimento alla parità di genere, il regolamento ha introdotto importanti precetti normativi. Nel regolamento all'esame, è espressamente prevista l’invalidità delle elezioni ove non risultino rappresentati, a livello distrettuale, entrambi i generi (articolo 12, comma 1); ove si verifichi quest’ultima evenienza, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale provvede "immediatamente" a dare corso alle nuove elezioni e consentire il raggiungimento della rappresentanza di genere. In caso di morte, dimissioni, decadenza od impedimento permanente di un Consigliere distrettuale è inoltre previsto, "ove possibile e sempre nel rispetto dell’equilibrio dei generi", il subentro del primo tra i non eletti.

Il CDD è eletto dai Consiglieri dei Consigli dell’Ordine del distretto e sono eleggibili esclusivamente gli avvocati iscritti agli albi del distretto da almeno cinque anni, che non abbiano condanne definitive superiori all'avvertimento o comunque non definitive superiori a quelle dell’avvertimento comminate nei cinque anni precedenti (per i requisiti di eleggibilità in dettaglio, si veda l’articolo 4, comma 5, del regolamento in commento).

Gli eletti restano in carica per un periodo di quattro anni dall'insediamento. Sono incompatibili con la carica di Consigliere distrettuale di disciplina i Consiglieri dell’Ordine ed i Consiglieri del CNF.

I Consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Il numero complessivo dei componenti del CDD è pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell’Ordine del distretto, eventualmente approssimata per difetto all'unità. Il CDD svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine cui è iscritto il professionista nei cui confronti si deve procedere.

Il regolamento 21 febbraio 2014, n. 2: il procedimento disciplinare

Quando è presentato un esposto o una denuncia a un Consiglio dell’Ordine o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il Consiglio deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni e quindi a trasmettere immediatamente gli atti al CDD che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

Il procedimento disciplinare è trifasico: I) in fase preliminare è acquisita la notizia dell’illecito e si svolge l’istruttoria pre-procedimentale; II) nella seconda fase avviene la formulazione del capo di incolpazione e la citazione a giudizio; III) da ultimo, vi sono il dibattimento e la decisione.

È territorialmente competente il CDD del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare, con applicazione del principio di prevenzione, relativamente al momento dell’iscrizione della notizia nell'apposito registro.

Il Consigliere Istruttore, responsabile della fase pre-procedimentale, deve completare l’attività istruttoria entro sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato e l’incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore.

Il regolamento reca minuziose previsioni in merito a ciascuna delle tre fasi enumerate in apertura. Tra di esse, si segnala l’obbligo di redazione, a carico del Consigliere Istruttore, di verbali da cui risultino tutte le attività di assunzione di informazioni e testimonianze, acquisizione degli atti, etc.

Della sezione che delibera l’archiviazione ovvero l’approvazione del capo di incolpazione non può far parte il Consigliere Istruttore, di cui è prevista la sostituzione col primo dei membri supplenti in ordine alfabetico. Ultimata la fase decisoria, copia integrale del provvedimento è notificata, anche a mezzo PEC, a cura della segreteria del CDD all'incolpato, nonché al Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto; al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine dell’iscritto; al Procuratore generale presso la Corte di Appello del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento.

Possono proporre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento: l’incolpato, ove ne sia affermata la responsabilità; il Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto, avverso ogni decisione; il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello avverso ogni decisione.

Decorsi i termini per l’impugnazione, la decisione diviene esecutiva e per l’esecuzione di tutte le sanzioni disciplinare è competente il Consiglio dell’Ordine al cui albo o registro è iscritto l’incolpato.

La sezione competente per il procedimento può deliberare la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione dell’iscritto nei casi di cui all'articolo 32 del regolamento.

Con una disposizione di chiusura, all'articolo 37, sono previsti i poteri ispettivi del Consiglio nazionale forense, il quale vigila sul corretto esercizio dell’azione disciplinare e sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari. A questo scopo, il CNF può: - richiedere notizie ai CDD; - nominare ispettori, cui è consentito esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati, per il controllo del regolare funzionamento dei CDD quanto all'esercizio delle funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori inviano al CNF apposita relazione su quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte; - disporre la decadenza dei componenti dei CDD.

L’entrata in funzione del nuovo sistema e le norme transitorie

Il regolamento 31 gennaio 2014, n. 1 entrerà in vigore il 15 aprile 2014 (così, l’articolo 16 del regolamento). Esso prevede dettagliatamente i tempi della prima elezione, onde consentire che – alla data del 1° gennaio 2015, di entrata in vigore del procedimento disciplinare di cui al regolamento n. 2/2014 – i CDD siano già in condizione di operare. All’uopo, il presidente del CDO dell’ordine distrettuale in carica, sentiti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali del distretto, fisserà entro il 30 giugno 2014 il giorno e l’ora di inizio delle operazioni elettorali che, ferma la contestualità di svolgimento in tutto il distretto, non potranno essere comunque successive alla data del 30 settembre 2014.

Per quanto riguarda la disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2014, è previsto che questi ultimi siano trasferiti al CDD, con obbligo di comunicazione all'incolpato. Il CDD potrà riesaminare integralmente i fatti e dovrà, in ogni caso, convocare l’incolpato prima di pronunciare la decisione.