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Avvocato Generale UE: embrioni umani e protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

Direttiva 98/44/CE – Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche – Ottenimento di cellule progenitrici a partire da cellule staminali embrionali umane – Brevettabilità – Esclusione dell’”utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali” – Nozioni di “embrione umano” e di “utilizzazione a fini industriali o commerciali” – Rispetto del principio della dignità umana
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

Causa C‑34/10 (1)

Oliver Brüstle

contro

Greenpeace eV

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]

1. Nella presente causa, la Corte è chiamata a pronunciarsi, per la prima volta, sulla nozione di «utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali», di cui all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (2).

2. La direttiva 98/44 mira a fissare un quadro giuridico comunitario per le invenzioni attinenti alla materia vivente indicando, segnatamente, ciò che è brevettabile e ciò che non lo è.

3. Pertanto, l’art. 6, n. 1, di questa direttiva prevede che sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all’ordine pubblico o al buon costume. L’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva cita le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali come esempi di invenzioni che non sono brevettabili.

4. Interrogando appunto la Corte sul senso e la portata di questa esclusione, il Bundesgerichtshof (Ger

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

Causa C‑34/10 (1)

Oliver Brüstle

contro

Greenpeace eV

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]

1. Nella presente causa, la Corte è chiamata a pronunciarsi, per la prima volta, sulla nozione di «utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali», di cui all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (2).

2. La direttiva 98/44 mira a fissare un quadro giuridico comunitario per le invenzioni attinenti alla materia vivente indicando, segnatamente, ciò che è brevettabile e ciò che non lo è.

3. Pertanto, l’art. 6, n. 1, di questa direttiva prevede che sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all’ordine pubblico o al buon costume. L’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva cita le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali come esempi di invenzioni che non sono brevettabili.

4. Interrogando appunto la Corte sul senso e la portata di questa esclusione, il Bundesgerichtshof (Ger