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Cassazione Civile: concorrenza sleale e valore probatorio delle scritture contabili

In una causa promossa da un imprenditore che chiedeva la condanna del proprio concedente di vendita al risarcimento dei danni conseguenti a condotte contrarie alla buona fede poste in essere in occasione del recesso dal rapporto (nonostante i precedenti apprezzamenti positivi sul rapporto di collaborazione, la vendita di un numero consistente di macchine poco prima del recesso, e il regalo di un viaggio premio), la Corte, confermando il proprio orientamento in merito al rapporto tra la responsabilità contrattuale e la concorrenza sleale, ha precisato che “tra la disciplina della concorrenza sleale e quella dell’illecito civile intercede un rapporto di specie a genere, che consente di colmare le lacune della prima mediante il ricorso alle regole generali della seconda”.

In particolare, l’indirizzo della Corte conferma che “il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è in re ipsa, ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondi i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Pertanto, solo la dimostrazione dell’esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione”.

Fermo quanto sopra, quanto all’efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori, la sentenza in esame conferma la natura eccezionale di tale norma (perché consente all’imprenditore di utilizzare in proprio favore le sue stesse scritture contabili), “giustificata non solo dalle fede attribuibile alle registrazioni effettuate in maniera formalmente e sostanzialmente corretta, ma anche dalla possibilità di raffronto con le scritture della controparte che sia anch’essa imprenditrice”. La norma richiamata pone pertanto una presunzione semplice relativa al valore probatorio delle scritture contabili obbligatorie, purché le stesse non siano contestate e sempre che le registrazioni appaiono attendibili (Cassazione, sentenze nn. 16513/04 e 3815/1982).

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 25 settembre 2012, n.16294)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]

In una causa promossa da un imprenditore che chiedeva la condanna del proprio concedente di vendita al risarcimento dei danni conseguenti a condotte contrarie alla buona fede poste in essere in occasione del recesso dal rapporto (nonostante i precedenti apprezzamenti positivi sul rapporto di collaborazione, la vendita di un numero consistente di macchine poco prima del recesso, e il regalo di un viaggio premio), la Corte, confermando il proprio orientamento in merito al rapporto tra la responsabilità contrattuale e la concorrenza sleale, ha precisato che “tra la disciplina della concorrenza sleale e quella dell’illecito civile intercede un rapporto di specie a genere, che consente di colmare le lacune della prima mediante il ricorso alle regole generali della seconda”.

In particolare, l’indirizzo della Corte conferma che “il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è in re ipsa, ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondi i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Pertanto, solo la dimostrazione dell’esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione”.

Fermo quanto sopra, quanto all’efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori, la sentenza in esame conferma la natura eccezionale di tale norma (perché consente all’imprenditore di utilizzare in proprio favore le sue stesse scritture contabili), “giustificata non solo dalle fede attribuibile alle registrazioni effettuate in maniera formalmente e sostanzialmente corretta, ma anche dalla possibilità di raffronto con le scritture della controparte che sia anch’essa imprenditrice”. La norma richiamata pone pertanto una presunzione semplice relativa al valore probatorio delle scritture contabili obbligatorie, purché le stesse non siano contestate e sempre che le registrazioni appaiono attendibili (Cassazione, sentenze nn. 16513/04 e 3815/1982).

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 25 settembre 2012, n.16294)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]