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Cassazione Civile: è tutelata la riservatezza dei congiunti di un personaggio pubblico

Secondo la Cassazione la notorietà di una persona non può in alcun modo ridurre i diritti alla riservatezza ed all’intimità della vita privata dei congiunti. Pertanto, viola il limite dell’essenzialità dell’informazione la pubblicazione di servizi giornalistici con dati e fotografie che riguardano i congiunti di un personaggio pubblico non interessati ai fatti.

Così si è espressa la Corte di Cassazione in merito all’annoso tema del bilanciamento tra la tutela della vita privata dei personaggi famosi, e relativa famiglia, e l’attività giornalistica.

Nel caso di specie i soggetti lesi adivano il Garante della Privacy in quanto un servizio pubblicato su un settimanale nazionale (“Settimanale”), richiamando le supposte relazioni sentimentali del ricorrente, ritraeva i membri della sua famiglia durante momenti di vita privata quotidiana. In particolar modo, a causa dell’insufficiente oscuramento del volto, risultava di immediata identificazione l’identità della figlia minorenne, nonché l’ubicazione dell’abitazione familiare.

Il Garante intimava pertanto al Settimanale il divieto di diffondere illecitamente i dati personali relativi ai familiari del ricorrente e di conformare il trattamento ai principi del Codice Privacy nonché al primario e superiore diritto alla riservatezza del minore, così come stabilito dal Codice di Deontologia giornalistico e da Convenzioni internazionali.

Contro tale pronuncia il Settimanale proponeva opposizione, che veniva rigettata successivamente dal Tribunale di Milano e, a seguito del ricorso in Cassazione, dal Giudice di legittimità.

La Cassazione, infatti, confermava la decisione del Tribunale di Milano in quanto:

(i) i poteri esercitati dal Garante, nel caso concreto il divieto di diffondere illecitamente i dati personali relativi ai congiunti e di conformare il trattamento ai principi del Codice Privacy, sono legittimi ai sensi degli articoli 154, lettere c) e d), 143, lettere b) e c) e 139 del suddetto Codice;

(ii) la pronuncia del Garante è legittima in quanto vertente su uno specifico “contesto” e sulla “specifica illiceità dei dati in concreto trattati” e non su “una preventiva valutazione censoria delle notizie pubblicabili”;

(iii) l’attività giornalistica è illecita se esercitata in violazione delle norme del Codice Privacy e del Codice di Deontologia giornalistico, norme che, come statuisce la Cassazione, sono volte a bilanciare i diritti fondamentali della persona con il diritto all’informazione e il diritto alla libertà di stampa e pertanto è inconfutabile il bilanciamento, già in origine operato dal Legislatore, tra il diritti di cui all’articolo 21 della Costituzione e i diritti sanciti dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, tra i quali il diritto alla riservatezza e alla intimità;

(iv) sulla base dell’irrilevanza della circostanza che i dati trattati dal Settimanale “siano stati precedentemente resi pubblici direttamente dagli interessati” e in forza dell’articolo 7 del Codice di Deontologia che statuisce la supremazia del diritto del minore rispetto al diritto di critica e di cronaca, la Corte ritiene che il Tribunale ha giustamente escluso che la “decisione assunta in precedenza dai genitori, in relazione al servizio fotografico pubblicato, potesse essere invocata in un diverso contesto” come quello di notizie relative alla vita sentimentale del ricorrente;

(v) costituisce dato relativo al domicilio e non divulgabile, la foto della palazzina in cui risiede la famiglia se si tratta di una piccola località.

Infine, merita attenzione un altro passaggio della motivazione della pronuncia nel quale si statuisce che: “la divulgazione di un dato di interesse pubblico mediante dichiarazioni o comportamenti pubblici non è configurabile come una forma di consenso tacito al suo trattamento, in quanto l’interessato potrebbe anche essere contrario a che l’informazione da lui resa nota abbia un’ulteriore e più ampia diffusione, anche se costituisce una situazione nella quale la riservatezza del dato è stata già in qualche misura intaccata a seguito della condotta consapevole dell’interessato”.

La Cassazione ha pertanto confermato la pronuncia del Tribunale di Milano, dichiarando illecita la pubblicazione di dati e fotografie riguardanti congiunti nonché la pubblicazione di fotografie relative all’abitazione di familiari di personaggio pubblico.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 6 dicembre 2013, n. 27381)


Secondo la Cassazione la notorietà di una persona non può in alcun modo ridurre i diritti alla riservatezza ed all’intimità della vita privata dei congiunti. Pertanto, viola il limite dell’essenzialità dell’informazione la pubblicazione di servizi giornalistici con dati e fotografie che riguardano i congiunti di un personaggio pubblico non interessati ai fatti.


Così si è espressa la Corte di Cassazione in merito all’annoso tema del bilanciamento tra la tutela della vita privata dei personaggi famosi, e relativa famiglia, e l’attività giornalistica.

Nel caso di specie i soggetti lesi adivano il Garante della Privacy in quanto un servizio pubblicato su un settimanale nazionale (“Settimanale”), richiamando le supposte relazioni sentimentali del ricorrente, ritraeva i membri della sua famiglia durante momenti di vita privata quotidiana. In particolar modo, a causa dell’insufficiente oscuramento del volto, risultava di immediata identificazione l’identità della figlia minorenne, nonché l’ubicazione dell’abitazione familiare.

Il Garante intimava pertanto al Settimanale il divieto di diffondere illecitamente i dati personali relativi ai familiari del ricorrente e di conformare il trattamento ai principi del Codice Privacy nonché al primario e superiore diritto alla riservatezza del minore, così come stabilito dal Codice di Deontologia giornalistico e da Convenzioni internazionali.

Contro tale pronuncia il Settimanale proponeva opposizione, che veniva rigettata successivamente dal Tribunale di Milano e, a seguito del ricorso in Cassazione, dal Giudice di legittimità.

La Cassazione, infatti, confermava la decisione del Tribunale di Milano in quanto:

(i) i poteri esercitati dal Garante, nel caso concreto il divieto di diffondere illecitamente i dati personali relativi ai congiunti e di conformare il trattamento ai principi del Codice Privacy, sono legittimi ai sensi degli articoli 154, lettere c) e d), 143, lettere b) e c) e 139 del suddetto Codice;

(ii) la pronuncia del Garante è legittima in quanto vertente su uno specifico “contesto” e sulla “specifica illiceità dei dati in concreto trattati” e non su “una preventiva valutazione censoria delle notizie pubblicabili”;

(iii) l’attività giornalistica è illecita se esercitata in violazione delle norme del Codice Privacy e del Codice di Deontologia giornalistico, norme che, come statuisce la Cassazione, sono volte a bilanciare i diritti fondamentali della persona con il diritto all’informazione e il diritto alla libertà di stampa e pertanto è inconfutabile il bilanciamento, già in origine operato dal Legislatore, tra il diritti di cui all’articolo 21 della Costituzione e i diritti sanciti dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, tra i quali il diritto alla riservatezza e alla intimità;

(iv) sulla base dell’irrilevanza della circostanza che i dati trattati dal Settimanale “siano stati precedentemente resi pubblici direttamente dagli interessati” e in forza dell’articolo 7 del Codice di Deontologia che statuisce la supremazia del diritto del minore rispetto al diritto di critica e di cronaca, la Corte ritiene che il Tribunale ha giustamente escluso che la “decisione assunta in precedenza dai genitori, in relazione al servizio fotografico pubblicato, potesse essere invocata in un diverso contesto” come quello di notizie relative alla vita sentimentale del ricorrente;

(v) costituisce dato relativo al domicilio e non divulgabile, la foto della palazzina in cui risiede la famiglia se si tratta di una piccola località.

Infine, merita attenzione un altro passaggio della motivazione della pronuncia nel quale si statuisce che: “la divulgazione di un dato di interesse pubblico mediante dichiarazioni o comportamenti pubblici non è configurabile come una forma di consenso tacito al suo trattamento, in quanto l’interessato potrebbe anche essere contrario a che l’informazione da lui resa nota abbia un’ulteriore e più ampia diffusione, anche se costituisce una situazione nella quale la riservatezza del dato è stata già in qualche misura intaccata a seguito della condotta consapevole dell’interessato”.

La Cassazione ha pertanto confermato la pronuncia del Tribunale di Milano, dichiarando illecita la pubblicazione di dati e fotografie riguardanti congiunti nonché la pubblicazione di fotografie relative all’abitazione di familiari di personaggio pubblico.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 6 dicembre 2013, n. 27381)