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Cassazione Civile: onere della prova della responsabilità da custodia del danneggiato e del custode

Con ordinanza del 16 aprile 2012, la Corte ha esaminato la relazione emessa all’esito di una causa relativa all’accertamento della responsabilità oggettiva di un condominio per il danno che la dante causa dei ricorrenti avrebbe subito a causa di una grata non perfettamente livellata. Responsabilità non riconosciuta in capo al condominio per la presenza, in prossimità della grata, di altri “ostacoli” idonei a costituire possibile causa di inciampo e pertanto ad escludere il rapporto eziologico tra la condotta del condominio e il danno subito dalla signora.

Sul tema della responsabilità oggettiva del custode, gli ermellini richiamano il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale “la fattispecie di cui all’articolo 2051 del Codice Civile individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.

Ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo comunque sull’attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. L’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cassazione 4279708; 20427708; 5910/11, secondo cui la norma dell’articolo 2051 Codice Civile, che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa)”.

In conclusione, secondo la Corte, i giudici di merito, “il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici”, hanno correttamente escluso la prova a carico dei ricorrenti della sussistenza del nesso eziologico tra la grata e la caduta, essendo la prima perfettamente visibile ed essendoci altri ostacoli in zona.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile, Ordinanza 16 aprile 2012, n.5977)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]

Con ordinanza del 16 aprile 2012, la Corte ha esaminato la relazione emessa all’esito di una causa relativa all’accertamento della responsabilità oggettiva di un condominio per il danno che la dante causa dei ricorrenti avrebbe subito a causa di una grata non perfettamente livellata. Responsabilità non riconosciuta in capo al condominio per la presenza, in prossimità della grata, di altri “ostacoli” idonei a costituire possibile causa di inciampo e pertanto ad escludere il rapporto eziologico tra la condotta del condominio e il danno subito dalla signora.

Sul tema della responsabilità oggettiva del custode, gli ermellini richiamano il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale “la fattispecie di cui all’articolo 2051 del Codice Civile individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.

Ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo comunque sull’attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. L’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cassazione 4279708; 20427708; 5910/11, secondo cui la norma dell’articolo 2051 Codice Civile, che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa)”.

In conclusione, secondo la Corte, i giudici di merito, “il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici”, hanno correttamente escluso la prova a carico dei ricorrenti della sussistenza del nesso eziologico tra la grata e la caduta, essendo la prima perfettamente visibile ed essendoci altri ostacoli in zona.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile, Ordinanza 16 aprile 2012, n.5977)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]