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Cassazione Civile: precisati i rapporti fra mediazione creditizia e consulenza per finanziamenti

La Cassazione ha individuato i caratteri della mediazione creditizia e ne ha chiarito i rapporti con l’attività di consulenza finalizzata all’ottenimento di finanziamenti.

Secondo il giudice di legittimità, non ogni soggetto esercente attività di consulenza è sottoposto all’obbligo di iscrizione previsto dalla Legge n. 39/1989 (che ha istituito il ruolo degli agenti di affari di mediazione), ma solo chi esercita “consulenza il cui scopo sia quello di reperire un partner contrattuale per l'avanti ignorato, ovvero di appianare divergenze con un partner contrattuale noto ma in disaccordo”.

Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva la condanna al pagamento del corrispettivo dovuto in base a due contratti, con i quali si impegnava a fornire una consulenza per la redazione di istanze di finanziamento pubblico in favore dell’attività commerciale di controparte. La domanda accolta in primo grado, veniva rigettata in appello.

Secondo l’eccezione di parte convenuta, i contratti in questione, ritenuti sussumibili alla mediazione creditizia, dovevano considerarsi nulli non essendo l’attore iscritto nel ruolo dei mediatori all’epoca dei fatti.

La Cassazione accoglieva il ricorso, dichiarando non inquadrabili i due contratti nel modello della mediazione in quanto “mancava nel caso di specie il più importante degli elementi caratterizzanti l'attività di mediazione: e cioè lo svolgimento di un'attività finalizzata alla messa in relazione delle parti interessate alla conclusione di un affare […] La "messa in relazione" di cui all'art. 1754 c.c., infatti, pur potendo assumere in concreto le forme più disparate, concettualmente non può che ridursi a due attività principali: individuare o la persona con cui contrattare, o l'oggetto della contrattazione”.

In difetto di detti requisiti, dunque, non si ricade nell’ambito della mediazione, ma piuttosto nell’attività del “prestatore d’opera del mandatario o del nuncius”.

Emerge così il principio di diritto in base al quale: “L'attività di mera assistenza e consulenza finalizzata alla preparazione ed alla presentazione di una domanda rivolta alla concessione di finanziamenti pubblici, da presentare ad un organo già determinato direttamente dalla legge, non costituisce mediazione tipica né atipica, ma va qualificata come prestazione d'opera professionale”.

(Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza 20 settembre - 24 ottobre 2013, n. 24118)

La Cassazione ha individuato i caratteri della mediazione creditizia e ne ha chiarito i rapporti con l’attività di consulenza finalizzata all’ottenimento di finanziamenti.

Secondo il giudice di legittimità, non ogni soggetto esercente attività di consulenza è sottoposto all’obbligo di iscrizione previsto dalla Legge n. 39/1989 (che ha istituito il ruolo degli agenti di affari di mediazione), ma solo chi esercita “consulenza il cui scopo sia quello di reperire un partner contrattuale per l'avanti ignorato, ovvero di appianare divergenze con un partner contrattuale noto ma in disaccordo”.

Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva la condanna al pagamento del corrispettivo dovuto in base a due contratti, con i quali si impegnava a fornire una consulenza per la redazione di istanze di finanziamento pubblico in favore dell’attività commerciale di controparte. La domanda accolta in primo grado, veniva rigettata in appello.

Secondo l’eccezione di parte convenuta, i contratti in questione, ritenuti sussumibili alla mediazione creditizia, dovevano considerarsi nulli non essendo l’attore iscritto nel ruolo dei mediatori all’epoca dei fatti.

La Cassazione accoglieva il ricorso, dichiarando non inquadrabili i due contratti nel modello della mediazione in quanto “mancava nel caso di specie il più importante degli elementi caratterizzanti l'attività di mediazione: e cioè lo svolgimento di un'attività finalizzata alla messa in relazione delle parti interessate alla conclusione di un affare […] La "messa in relazione" di cui all'art. 1754 c.c., infatti, pur potendo assumere in concreto le forme più disparate, concettualmente non può che ridursi a due attività principali: individuare o la persona con cui contrattare, o l'oggetto della contrattazione”.

In difetto di detti requisiti, dunque, non si ricade nell’ambito della mediazione, ma piuttosto nell’attività del “prestatore d’opera del mandatario o del nuncius”.

Emerge così il principio di diritto in base al quale: “L'attività di mera assistenza e consulenza finalizzata alla preparazione ed alla presentazione di una domanda rivolta alla concessione di finanziamenti pubblici, da presentare ad un organo già determinato direttamente dalla legge, non costituisce mediazione tipica né atipica, ma va qualificata come prestazione d'opera professionale”.

(Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza 20 settembre - 24 ottobre 2013, n. 24118)