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Cassazione Civile: risoluzione e risarcimento nel medesimo giudizio

Oggetto del ricorso in Cassazione è un contrasto nell'interpretazione e applicazione dell’articolo 1453 secondo comma del Codice Civile. Tale norma prevede al primo comma che, in caso di inadempimento di una delle parti in un contratto a prestazioni corrispettive, l’altra parte possa chiedere a sua scelta l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, “in ogni caso”, il risarcimento del danno.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’articolo 1453 del Codice Civile rappresenta una deroga al più generale principio del divieto di “mutatio libelli”, come definito dagli articoli 183-184 e 345 del Codice di Procedura Civile. Coerentemente da quanto stabilito dal secondo comma del suddetto articolo, “la risoluzione può essere domandata  anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento”.

Accertato che la norma in esame rappresenta un’eccezione, piuttosto che una regola generale, i giudici di legittimità hanno constatato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, all'interno della stessa Corte, nel definire la natura della domanda di risarcimento danni.

Il ricorso trae origine da una disputa che vede come parti due società, obbligate sulla base di un contratto, sottoscritto nel 1992, con il quale si affidava l’appalto per l’escavazione e la coltivazione di una cava.

Nel 2000 la società committente manifesta la propria volontà di non adempiere agli obblighi contrattuali.

La società appaltatrice ricorre in giudizio per chiedere la condanna all'adempimento della controparte, salvo modificare il “petitum” in sede di precisazione delle conclusioni nella richiesta di risoluzione del contratto, sulla base dell’articolo 1453 del Codice Civile. Il Tribunale rigetta le domande attrici.

In appello i giudici dichiarano risolto il contratto e condannano la società committente al risarcimento del danno. Come i giudici di legittimità hanno avuto modo di osservare, “la Corte territoriale ha aderito ad un recente orientamento di questa Corte che prevede la possibilità non solo del mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione, […] ma altresì la possibilità di formulare la domanda di risarcimento del danno nonché quella di restituzione del prezzo, essendo tali ultime domande accessorie sia alla domanda di risoluzione che a quella di adempimento”.

Tale indirizzo entra in contrasto con il prevalente orientamento giurisprudenziale che considera la domanda di risarcimento danni come un’azione del tutto diversa per “petitum” alle altre due, e di conseguenza inammissibile l’introduzione della domanda risarcitoria in corso di causa, in luogo di quella (iniziale) di adempimento. Di qui, la trasmissione degli atti al Primo Presidente per un eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Ordinanza  4 luglio 2013)

Oggetto del ricorso in Cassazione è un contrasto nell'interpretazione e applicazione dell’articolo 1453 secondo comma del Codice Civile. Tale norma prevede al primo comma che, in caso di inadempimento di una delle parti in un contratto a prestazioni corrispettive, l’altra parte possa chiedere a sua scelta l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, “in ogni caso”, il risarcimento del danno.


Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’articolo 1453 del Codice Civile rappresenta una deroga al più generale principio del divieto di “mutatio libelli”, come definito dagli articoli 183-184 e 345 del Codice di Procedura Civile. Coerentemente da quanto stabilito dal secondo comma del suddetto articolo, “la risoluzione può essere domandata  anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento”.

Accertato che la norma in esame rappresenta un’eccezione, piuttosto che una regola generale, i giudici di legittimità hanno constatato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, all'interno della stessa Corte, nel definire la natura della domanda di risarcimento danni.

Il ricorso trae origine da una disputa che vede come parti due società, obbligate sulla base di un contratto, sottoscritto nel 1992, con il quale si affidava l’appalto per l’escavazione e la coltivazione di una cava.

Nel 2000 la società committente manifesta la propria volontà di non adempiere agli obblighi contrattuali.

La società appaltatrice ricorre in giudizio per chiedere la condanna all'adempimento della controparte, salvo modificare il “petitum” in sede di precisazione delle conclusioni nella richiesta di risoluzione del contratto, sulla base dell’articolo 1453 del Codice Civile. Il Tribunale rigetta le domande attrici.

In appello i giudici dichiarano risolto il contratto e condannano la società committente al risarcimento del danno. Come i giudici di legittimità hanno avuto modo di osservare, “la Corte territoriale ha aderito ad un recente orientamento di questa Corte che prevede la possibilità non solo del mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione, […] ma altresì la possibilità di formulare la domanda di risarcimento del danno nonché quella di restituzione del prezzo, essendo tali ultime domande accessorie sia alla domanda di risoluzione che a quella di adempimento”.

Tale indirizzo entra in contrasto con il prevalente orientamento giurisprudenziale che considera la domanda di risarcimento danni come un’azione del tutto diversa per “petitum” alle altre due, e di conseguenza inammissibile l’introduzione della domanda risarcitoria in corso di causa, in luogo di quella (iniziale) di adempimento. Di qui, la trasmissione degli atti al Primo Presidente per un eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Ordinanza  4 luglio 2013)