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Cassazione - Sezioni Unite Civili: avviso di convocazione del socio e validità dell’assemblea

Le Sezioni Unite con Sentenza del 14 ottobre 2013, n. 23218, risolvendo una questione di estremo rilievo hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito”.

Tale pronuncia trae origine dalla vicenda che vede un socio, di una società a responsabilità limitata, impugnare la deliberazione con la quale la società aveva approvato il bilancio di fine anno, lamentando la violazione dei termini stabiliti per la convocazione dell’assemblea. La società aveva spedito l’avviso nel rispetto dei 15 giorni previsti dallo statuto, ma questo veniva ricevuto dopo la data di scadenza di detto termine, il giorno stesso della convocazione. La società spediva inoltre, 7 giorni prima della convocazione, analogo avviso.

Rigettata in primo grado l’impugnazione del socio, il gravame proposto veniva invece accolto in appello. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso in Cassazione, che ha cassato la sentenza del giudice di secondo grado.

In risposta ai quesiti sollevati, la Suprema Corte procede ad un articolato esame del dettame dell’articolo 2484 Codice Civile (oggi 2479-bis, comma 1) al fine di stabilire se nel quadro normativo che regola la società a responsabilità limitata, ai fini della validità della costituzione dell’assemblea dei soci, possa attribuirsi rilevanza decisiva alla sola spedizione in termini dell’avviso di convocazione, ovvero alla sua ricezione, cioè al fatto che l’avviso sia effettivamente giunto a destinazione e in tempo utile da consentire al socio la partecipazione “informata” all’assemblea.

Secondo le Sezioni Unite il Legislatore, con il citato articolo, ha disciplinato il procedimento per la regolare convocazione dell’assemblea, indicando il modo della convocazione, il contenuto essenziale ed il termine, riferendosi specificamente al momento della spedizione e non a quello della ricezione dell’avviso. Secondo la Corte non si tratta di una lacuna – colmabile in via analogica con le disposizioni previste per gli altri tipi di società – bensì della scelta consapevole del Legislatore tesa a garantire la speditezza del procedimento assembleare della sola società a responsabilità limitata.

Inoltre, ricordando che le disposizioni del Codice sono di carattere derogabile – oggi di carattere suppletivo a seguito della riforma del diritto societario – la Cassazione afferma che nulla impedisce alla società di stabilire termini più favorevoli per i soci, computati dal momento della ricezione dell’avviso e non dalla spedizione. Sottolinea però che, qualora manchi una tale indicazione nello statuto societario, necessariamente bisognerà riferirsi alla prescrizione del Codice che pone l’accento sulla spedizione ai fini della regolarità formale della convocazione assembleare.

Tuttavia, tale presunzione, come enunciato nel principio di diritto, può essere superata laddove il socio dimostri l’incolpevole mancata ricezione dell’avviso di convocazione o la ricezione in tempo non utile per poter partecipare all'assemblea. La presunzione a favore della speditezza delle fasi societarie può, pertanto, essere mitigata qualora vi sia una lesione del diritto del socio. A giudizio della Corte, ciò è confermato in modo chiaro dal tenore dell’articolo 2479, penultimo comma e dall’articolo 2479-ter Codice Civile.

Spetterà quindi al giudice di merito stabilire, caso per caso, se l’intervallo tra la ricezione dell’avviso di convocazione e la riunione dell’assemblea non sia idoneo a consentire al socio una partecipazione “informata” e perciò il suo diritto di voto.

Da ultimo, in merito a quale valenza può acquisire l’informazione spedita al socio mediante l’utilizzo di mezzi diversi dalla raccomandata prescritta dall’articolo 2484 Codice Civile (oggi 2479-bis, comma 1) – nel caso di specie un avviso inviato 7 giorni prima dell’assemblea – la Suprema Corte afferma che, nonostante tale avviso sia stato spedito oltre il termine prescritto e quindi non idoneo di per sé a garantire la regolarità della convocazione dell’assemblea, lo stesso può assumere rilevanza quando nel concreto ha “avuto l’effetto di rendere possibile la partecipazione del destinatario all’assemblea, la regolare convocazione della quale sotto il profilo formale era già assicurata[...] dalla tempestiva spedizione del primo avviso”.

(Cassazione Civile - Sezioni Unite, Sentenza del 14 ottobre 2013, n. 23218)

Le Sezioni Unite con Sentenza del 14 ottobre 2013, n. 23218, risolvendo una questione di estremo rilievo hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito”.

Tale pronuncia trae origine dalla vicenda che vede un socio, di una società a responsabilità limitata, impugnare la deliberazione con la quale la società aveva approvato il bilancio di fine anno, lamentando la violazione dei termini stabiliti per la convocazione dell’assemblea. La società aveva spedito l’avviso nel rispetto dei 15 giorni previsti dallo statuto, ma questo veniva ricevuto dopo la data di scadenza di detto termine, il giorno stesso della convocazione. La società spediva inoltre, 7 giorni prima della convocazione, analogo avviso.

Rigettata in primo grado l’impugnazione del socio, il gravame proposto veniva invece accolto in appello. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso in Cassazione, che ha cassato la sentenza del giudice di secondo grado.

In risposta ai quesiti sollevati, la Suprema Corte procede ad un articolato esame del dettame dell’articolo 2484 Codice Civile (oggi 2479-bis, comma 1) al fine di stabilire se nel quadro normativo che regola la società a responsabilità limitata, ai fini della validità della costituzione dell’assemblea dei soci, possa attribuirsi rilevanza decisiva alla sola spedizione in termini dell’avviso di convocazione, ovvero alla sua ricezione, cioè al fatto che l’avviso sia effettivamente giunto a destinazione e in tempo utile da consentire al socio la partecipazione “informata” all’assemblea.

Secondo le Sezioni Unite il Legislatore, con il citato articolo, ha disciplinato il procedimento per la regolare convocazione dell’assemblea, indicando il modo della convocazione, il contenuto essenziale ed il termine, riferendosi specificamente al momento della spedizione e non a quello della ricezione dell’avviso. Secondo la Corte non si tratta di una lacuna – colmabile in via analogica con le disposizioni previste per gli altri tipi di società – bensì della scelta consapevole del Legislatore tesa a garantire la speditezza del procedimento assembleare della sola società a responsabilità limitata.

Inoltre, ricordando che le disposizioni del Codice sono di carattere derogabile – oggi di carattere suppletivo a seguito della riforma del diritto societario – la Cassazione afferma che nulla impedisce alla società di stabilire termini più favorevoli per i soci, computati dal momento della ricezione dell’avviso e non dalla spedizione. Sottolinea però che, qualora manchi una tale indicazione nello statuto societario, necessariamente bisognerà riferirsi alla prescrizione del Codice che pone l’accento sulla spedizione ai fini della regolarità formale della convocazione assembleare.

Tuttavia, tale presunzione, come enunciato nel principio di diritto, può essere superata laddove il socio dimostri l’incolpevole mancata ricezione dell’avviso di convocazione o la ricezione in tempo non utile per poter partecipare all'assemblea. La presunzione a favore della speditezza delle fasi societarie può, pertanto, essere mitigata qualora vi sia una lesione del diritto del socio. A giudizio della Corte, ciò è confermato in modo chiaro dal tenore dell’articolo 2479, penultimo comma e dall’articolo 2479-ter Codice Civile.

Spetterà quindi al giudice di merito stabilire, caso per caso, se l’intervallo tra la ricezione dell’avviso di convocazione e la riunione dell’assemblea non sia idoneo a consentire al socio una partecipazione “informata” e perciò il suo diritto di voto.

Da ultimo, in merito a quale valenza può acquisire l’informazione spedita al socio mediante l’utilizzo di mezzi diversi dalla raccomandata prescritta dall’articolo 2484 Codice Civile (oggi 2479-bis, comma 1) – nel caso di specie un avviso inviato 7 giorni prima dell’assemblea – la Suprema Corte afferma che, nonostante tale avviso sia stato spedito oltre il termine prescritto e quindi non idoneo di per sé a garantire la regolarità della convocazione dell’assemblea, lo stesso può assumere rilevanza quando nel concreto ha “avuto l’effetto di rendere possibile la partecipazione del destinatario all’assemblea, la regolare convocazione della quale sotto il profilo formale era già assicurata[...] dalla tempestiva spedizione del primo avviso”.

(Cassazione Civile - Sezioni Unite, Sentenza del 14 ottobre 2013, n. 23218)