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Cassazione: sul danno esistenziale il risarcimento deve essere integrale

La Cassazione torna a trattare il tema scabroso del risarcimento del danno esistenziale, ribadendo il proprio recente orientamento che stabilisce il risarcimento integrale del danno patito. A tal proposito ricordiamo le recenti pronunce: Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza 8 ottobre 2007, n. 20987Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza 6 febbraio 2007, n. 2546.

Nel caso di specie la Cassazione ha sancito l’obbligo di risarcimento del c.d. danno esistenziale come “danno da perdita della vita di relazione, che è una componente del danno biologico ma che appartiene anche all’esplicazione della vita attiva e sociale”.

Il soggetto leso – proprietario del mezzo ma terzo trasportato – è nel caso in esame un uomo coinvolto in un gravissimo incidente automobilistico, a causa del quale ha riportato gravissimi danni, rimanendo invalido al 100% e quindi incapace di lavorare.

Il Tribunale ha condannato la compagnia d’assicurazione del mezzo incidentato al risarcimento del danno biologico e morale, per la perdita anche della capacità lavorativa, ammontare complessivamente ridotto in appello. La Corte ha, infatti, ritenuto che “il peggioramento delle condizioni di vita nel soggetto danneggiato non erano tali da determinare l’integrale ed equa rideterminazione del danno”. Motivazione, questa, ritenuta dai giudici della Suprema Corte come “illogica e insufficiente” e, del resto, “lesiva del diritto al risarcimento integrale del danno da perdita della vita di relazione che viene ad essere totalmente disintegrata”.

La Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia dei giudici d’Appello e condannato l’assicurazione a risarcire anche il danno esistenziale, non contemplato dai giudici di merito. Vale la pena di riportare i passaggi salienti della pronuncia della Cassazione in tema di risarcimento del trasportato e di danno esistenziale.

I giudici di legittimità, nel risolvere la questione pregiudiziale consistente nella non conformità del diritto interno ai principi comunitari, in materia di risarcimento dei danni derivanti da incidente stradale, hanno enunciato il principio secondo il quale “la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno”.

Sul piano del danno esistenziale, secondo la Cassazione: “le macrolesioni riportate assolvono di per sé stesse la funzione di esplicitare l’esistenza del pregiudizio rilevante per il risarcimento del danno esistenziale, suscettibile di valutazione equitativa”. A giudizio della Corte, tali malformazioni, se da un lato rendono il soggetto incapace di produrre reddito svolgendo un’attività lavorativa, a fortiori determinano una situazione di difficoltà o impossibilità dello stesso di relazionarsi con altri soggetti, bene, questo, meritevole di tutela e, quindi, se leso, risarcibile.

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 30 agosto 2013, n. 19963)

La Cassazione torna a trattare il tema scabroso del risarcimento del danno esistenziale, ribadendo il proprio recente orientamento che stabilisce il risarcimento integrale del danno patito. A tal proposito ricordiamo le recenti pronunce: Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza 8 ottobre 2007, n. 20987Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza 6 febbraio 2007, n. 2546.

Nel caso di specie la Cassazione ha sancito l’obbligo di risarcimento del c.d. danno esistenziale come “danno da perdita della vita di relazione, che è una componente del danno biologico ma che appartiene anche all’esplicazione della vita attiva e sociale”.

Il soggetto leso – proprietario del mezzo ma terzo trasportato – è nel caso in esame un uomo coinvolto in un gravissimo incidente automobilistico, a causa del quale ha riportato gravissimi danni, rimanendo invalido al 100% e quindi incapace di lavorare.

Il Tribunale ha condannato la compagnia d’assicurazione del mezzo incidentato al risarcimento del danno biologico e morale, per la perdita anche della capacità lavorativa, ammontare complessivamente ridotto in appello. La Corte ha, infatti, ritenuto che “il peggioramento delle condizioni di vita nel soggetto danneggiato non erano tali da determinare l’integrale ed equa rideterminazione del danno”. Motivazione, questa, ritenuta dai giudici della Suprema Corte come “illogica e insufficiente” e, del resto, “lesiva del diritto al risarcimento integrale del danno da perdita della vita di relazione che viene ad essere totalmente disintegrata”.

La Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia dei giudici d’Appello e condannato l’assicurazione a risarcire anche il danno esistenziale, non contemplato dai giudici di merito. Vale la pena di riportare i passaggi salienti della pronuncia della Cassazione in tema di risarcimento del trasportato e di danno esistenziale.

I giudici di legittimità, nel risolvere la questione pregiudiziale consistente nella non conformità del diritto interno ai principi comunitari, in materia di risarcimento dei danni derivanti da incidente stradale, hanno enunciato il principio secondo il quale “la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno”.

Sul piano del danno esistenziale, secondo la Cassazione: “le macrolesioni riportate assolvono di per sé stesse la funzione di esplicitare l’esistenza del pregiudizio rilevante per il risarcimento del danno esistenziale, suscettibile di valutazione equitativa”. A giudizio della Corte, tali malformazioni, se da un lato rendono il soggetto incapace di produrre reddito svolgendo un’attività lavorativa, a fortiori determinano una situazione di difficoltà o impossibilità dello stesso di relazionarsi con altri soggetti, bene, questo, meritevole di tutela e, quindi, se leso, risarcibile.

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 30 agosto 2013, n. 19963)