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Clausola regolamentazione del premio nel contratto di assicurazione e buona fede dell’assicurato

SOMMARIO:

1) Inquadramento della problematica: nozione di clausola di regolamentazione del premio assicurativo e giurisprudenza dominante

2) Orientamento giurisprudenziale contrario: commento a Cassazione Civile n. 3370 del 2005

3) Intervento della Cassazione Civile S.U. n. 4631 del 28 febbraio 2007

1) Inquadramento della problematica: nozione di clausola di regolamentazione del premio assicurativo e giurisprudenza dominate

Ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile se il contraente nel contratto di assicurazione non paga il premio o la prima rata del premio stabilita per contratto, l’obbligo dell’indennità rimane sospeso fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente non corrisponde quanto dovuto.

Nel caso in cui il contraente non paghi i premi successivi al primo é previsto un periodo di tolleranza di quindici giorni durante il quale l’assicurazione rimane operativa con obbligo dell’assicuratore di corrispondere il capitale o la rendita nel caso in cui si verifichi l’evento o il sinistro durante il periodo di tolleranza.

Le parti, oltre a prevedere una misura fissa del premio, possono inserire nel contratto di assicurazione una clausola c.d. di regolamentazione del premio.

Si tratta di una clausola in virtù della quale l’assicurato è tenuto, oltre che al pagamento del premio minimo, anche alla corresponsione di un maggior premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo da determinarsi in funzione di elementi variabili da comunicare dall’assicurato all’assicuratore. Esempio di elementi variabili possono essere considerati l’ammontare delle retribuzioni corrisposte dal contraente ai propri dipendenti o il volume d’affari.

La giurisprudenza maggioritaria è orientata nel riconoscere nei contratti di assicurazione la clausola di regolamentazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo.

In particolare il premio può essere stabilito per una parte in maniera definitiva ed invariabile all’inizio del contratto; per altra parte con riferimento ad elementi mutevoli e variabili. Nonostante ciò il premio costituisce un tutto immutabile e non frazionabile in virtù del quale il contraente è tenuto a comunicare all’assicurazione gli elementi mutevoli in maniera definitiva per consentire l’esatta determinazione del premio. Tale dovere è per l’assicurato un obbligo la comunicazione di quagli elementi variabili all’assicuratore, così come per l’assicuratore è un obbligo il pagamento del premio, che senza quegli elementi non può essere determinato nell’esatto ammontare.

Secondo questo orientamento giurisprudenziale questa clausola di regolamentazione del premio nel contratto di assicurazione è un elemento accessorio del premio in perfetta armonia con quanto statuito dall’art. 1901 Codice Civile.

La mancata comunicazione, nei termini contrattuali, degli elementi variabili sui quali si fonda l’esatta determinazione del premio, mette l’assicuratore nella posizione di non essere in grado di determinare l’esatto ammontare del premio, ed equivale al mancato pagamento di una parte di questo, la cui sanzione è costituita dalla sospensione della garanzia assicurativa da parte dell’assicurazione.

2) Orientamento giurisprudenziale contrario: commento a Cassazione Civile n. 3370 del 2005

La giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 3370 del 2005 si discosta dall’orientamento esposto in narrativa.

Il fatto. Le clausole vessatorie che prevedono, a carico dell’assicurato, l’onere di comunicare alla scadenza gli elementi in grado di modificare il rischio contrattuale (e ridefinire quindi il premio) devono essere approvate dall’aderente per iscritto.

Lo stabilisce la sentenza n. 3370 della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, intervenuta nella controversia tra due compagnie di assicurazione e un notaio che si era assicurato con le due società per la responsabilità professionale. Non avendo segnalato per tempo gli elementi variabili previsti, le compagnie assicurative avevano invocato, nell’ambito di una causa intentata dal cliente al notaio per la mancata segnalazione di ipoteche su appartamenti acquistati, la sospensione dell’assicurazione.

La sentenza che risolve la controversia si pone in netto contrasto con il precedente orientamento giurisprudenziale; indirizzo che metteva in evidenza come spettasse all’assicurato la tempestiva comunicazione degli elementi variabili all’ente assicuratore.

Essendo detta clausola un accessorio del premio, coinvolge direttamente l’obbligo di pagamento e il suo mancato rispetto da’ luogo all’applicazione dell’articolo 1901 c.c..

Invece secondo questo revirement della giurisprudenza di legittimità la fattispecie appena esaminata non può portare all’applicazione dell’articolo 1901 Codice Civile.

Infatti nel codice civile l’assicurazione può sospendere la copertura assicurativa “…se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto” oppure “…se alle scadenze convenute (...) non paga i premi successivi”.

Bisogna preliminarmente affrontare i rapporti tra art. 1901 Codice Civile e la clausola di regolamentazione del premio.

L’art. 1901 c.c. viene applicato in caso di mancato pagamento del premio e determina la sospensione della garanzia assicurativa; la seconda comporta che il pagamento della parte fissa del premio è stato onorato ma che non sono stati comunicati gli elementi variabili del premio all’assicurazione per determinare, integrandolo, l’ammontare del premio.

Ritenere detta clausola come complementare e accessoria dell’obbligazione del pagamento del premio è – per la Suprema Corte - una inaccettabile forzatura logica e giuridica, parificando l’omessa comunicazione dei dati e degli elementi variabili in capo all’assicurato all’obbligo di corrispondere il pagamento del premio in capo all’assicuratore.

La clausola in questione, non essendo riconducibile alla fattispecie del Codice civile e rappresentando una lesione all’equilibrio delle prestazioni, si caratterizza per l’eccessiva onerosità e come tale è necessaria una specifica approvazione in forma scritta del contraente

Con questa decisione la Corte di Cassazione cambia completamente l’indirizzo precedente, sacralizzato con la sentenza n. 19561 del 2003.

Secondo questo nuovo orientamento giurisprudenziale la clausola di regolamentazione del premio nel contratto di assicurazione è una clausola onerosa e richiede la specifica approvazione per iscritto da parte dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile comma 2 e art. 1342 Codice Civile comma 2. Essa si inserisce tra le clausole che richiedono a pena d’inefficacia l’approvazione specifica per iscritto.

La clausola non può riprodurre lo schema enunciato nell’art. 1901 (cioè la sospensione della garanzia assicurativa) con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, l’omissione della comunicazione da parte dell’assicurato degli elementi variabili su cui si fonda la determinazione del premio entro il termine previsto.

La clausola in esame non riproducendo lo schema dell’articolo 1901 del Codice civile e non rappresentandone affatto una puntuale applicazione, si risolve in un grave " vulnus" all’equilibrio tra le prestazioni e si connota di onerosità per la parte aderente, rientrando così a pieno titolo nella categoria di quelle clausole che stabiliscono, a favore del predisponente, la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto.

Per concludere, secondo questa giurisprudenza, per la clausola in esame non basta la mancata comunicazione dei dati variabili anche solo nel primo termine contrattuale, quello di sessanta giorni dalla fine del periodo assicurativo, per determinare " ipso jure" la sospensione della garanzia. Tale clausola, assumendo chiaro carattere di onerosità, richiede la specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli articoli 1342, comma 2, e 1341, comma 2 del Codice civile, pacificamente non apposta, in relazione al patto " de quo", nella polizza di cui trattasi.

3) Intervento della Cassazione Civile S.U. n. 4631 del 28 febbraio 2007

Il principio su cui si fonda la clausola di regolamentazione del premio è quello di tutti i contratti di assicurazione, nei quali è richiesto che rischio e premio siano oggetto di determinazione commisurata.

La ratio della clausola è quella di creare un meccanismo che consenta l’adeguamento del premio all’effettivo rischio che le parti non erano in grado di stabilire al momento della sottoscrizione del contratto o dell’inizio del periodo assicurativo. Ne consegue che la polizza nasce con l’indicazione di un premio che deve essere pagato sempre anticipatamente altrimenti l’assicurazione non diviene operativa e di un premio eventualmente dovuto a conguaglio.

Le Sezioni Unite, valutando detta clausola, hanno concluso che la stessa deve essere interpretata come strumento di tutela per entrambe le parti del contratto di assicurazione e non solo per l’assicuratore.

La clausola in oggetto non ha natura accessoria, ma gode di un carattere di autonomia, stante che la conoscenza degli elementi variabili conseguita dall’assicuratore fa nascere tra le parti un rapporto giuridico che può determinare una posizione debitoria o creditoria dell’assicurato, secondo lo scarto in più o in meno dell’ipotesi preventiva.

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale statuendo che la determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolamento del premio assicurativo), comporta che l’adempimento dell’assicurato è adempimento di una obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell’art. 1901 cod. civ. e come tale deve essere valutata, considerando il comportamento di buona fede tenuto dalle parti nell’esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione è effettuata e dell’importanza dell’inadempimento.

Il comportamento dell’assicurato in quale omette di comunicare il dato variabile all’assicurazione può risolversi nell’inadempimento di un obbligo convenzionalmente stabilito, ma deve essere valutato con il parametro della buona fede tenuta nell’esecuzione del contratto.

Per esprimere un giudizio sull’inadempimento dell’assicurato – sostiene la Suprema Corte – è necessario individuare quali siano i suoi effettivi doveri di rilevanza giuridica.

SOMMARIO:

1) Inquadramento della problematica: nozione di clausola di regolamentazione del premio assicurativo e giurisprudenza dominante

2) Orientamento giurisprudenziale contrario: commento a Cassazione Civile n. 3370 del 2005

3) Intervento della Cassazione Civile S.U. n. 4631 del 28 febbraio 2007

1) Inquadramento della problematica: nozione di clausola di regolamentazione del premio assicurativo e giurisprudenza dominate

Ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile se il contraente nel contratto di assicurazione non paga il premio o la prima rata del premio stabilita per contratto, l’obbligo dell’indennità rimane sospeso fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente non corrisponde quanto dovuto.

Nel caso in cui il contraente non paghi i premi successivi al primo é previsto un periodo di tolleranza di quindici giorni durante il quale l’assicurazione rimane operativa con obbligo dell’assicuratore di corrispondere il capitale o la rendita nel caso in cui si verifichi l’evento o il sinistro durante il periodo di tolleranza.

Le parti, oltre a prevedere una misura fissa del premio, possono inserire nel contratto di assicurazione una clausola c.d. di regolamentazione del premio.

Si tratta di una clausola in virtù della quale l’assicurato è tenuto, oltre che al pagamento del premio minimo, anche alla corresponsione di un maggior premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo da determinarsi in funzione di elementi variabili da comunicare dall’assicurato all’assicuratore. Esempio di elementi variabili possono essere considerati l’ammontare delle retribuzioni corrisposte dal contraente ai propri dipendenti o il volume d’affari.

La giurisprudenza maggioritaria è orientata nel riconoscere nei contratti di assicurazione la clausola di regolamentazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo.

In particolare il premio può essere stabilito per una parte in maniera definitiva ed invariabile all’inizio del contratto; per altra parte con riferimento ad elementi mutevoli e variabili. Nonostante ciò il premio costituisce un tutto immutabile e non frazionabile in virtù del quale il contraente è tenuto a comunicare all’assicurazione gli elementi mutevoli in maniera definitiva per consentire l’esatta determinazione del premio. Tale dovere è per l’assicurato un obbligo la comunicazione di quagli elementi variabili all’assicuratore, così come per l’assicuratore è un obbligo il pagamento del premio, che senza quegli elementi non può essere determinato nell’esatto ammontare.

Secondo questo orientamento giurisprudenziale questa clausola di regolamentazione del premio nel contratto di assicurazione è un elemento accessorio del premio in perfetta armonia con quanto statuito dall’art. 1901 Codice Civile.

La mancata comunicazione, nei termini contrattuali, degli elementi variabili sui quali si fonda l’esatta determinazione del premio, mette l’assicuratore nella posizione di non essere in grado di determinare l’esatto ammontare del premio, ed equivale al mancato pagamento di una parte di questo, la cui sanzione è costituita dalla sospensione della garanzia assicurativa da parte dell’assicurazione.

2) Orientamento giurisprudenziale contrario: commento a Cassazione Civile n. 3370 del 2005

La giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 3370 del 2005 si discosta dall’orientamento esposto in narrativa.

Il fatto. Le clausole vessatorie che prevedono, a carico dell’assicurato, l’onere di comunicare alla scadenza gli elementi in grado di modificare il rischio contrattuale (e ridefinire quindi il premio) devono essere approvate dall’aderente per iscritto.

Lo stabilisce la sentenza n. 3370 della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, intervenuta nella controversia tra due compagnie di assicurazione e un notaio che si era assicurato con le due società per la responsabilità professionale. Non avendo segnalato per tempo gli elementi variabili previsti, le compagnie assicurative avevano invocato, nell’ambito di una causa intentata dal cliente al notaio per la mancata segnalazione di ipoteche su appartamenti acquistati, la sospensione dell’assicurazione.

La sentenza che risolve la controversia si pone in netto contrasto con il precedente orientamento giurisprudenziale; indirizzo che metteva in evidenza come spettasse all’assicurato la tempestiva comunicazione degli elementi variabili all’ente assicuratore.

Essendo detta clausola un accessorio del premio, coinvolge direttamente l’obbligo di pagamento e il suo mancato rispetto da’ luogo all’applicazione dell’articolo 1901 c.c..

Invece secondo questo revirement della giurisprudenza di legittimità la fattispecie appena esaminata non può portare all’applicazione dell’articolo 1901 Codice Civile.

Infatti nel codice civile l’assicurazione può sospendere la copertura assicurativa “…se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto” oppure “…se alle scadenze convenute (...) non paga i premi successivi”.

Bisogna preliminarmente affrontare i rapporti tra art. 1901 Codice Civile e la clausola di regolamentazione del premio.

L’art. 1901 c.c. viene applicato in caso di mancato pagamento del premio e determina la sospensione della garanzia assicurativa; la seconda comporta che il pagamento della parte fissa del premio è stato onorato ma che non sono stati comunicati gli elementi variabili del premio all’assicurazione per determinare, integrandolo, l’ammontare del premio.

Ritenere detta clausola come complementare e accessoria dell’obbligazione del pagamento del premio è – per la Suprema Corte - una inaccettabile forzatura logica e giuridica, parificando l’omessa comunicazione dei dati e degli elementi variabili in capo all’assicurato all’obbligo di corrispondere il pagamento del premio in capo all’assicuratore.

La clausola in questione, non essendo riconducibile alla fattispecie del Codice civile e rappresentando una lesione all’equilibrio delle prestazioni, si caratterizza per l’eccessiva onerosità e come tale è necessaria una specifica approvazione in forma scritta del contraente

Con questa decisione la Corte di Cassazione cambia completamente l’indirizzo precedente, sacralizzato con la sentenza n. 19561 del 2003.

Secondo questo nuovo orientamento giurisprudenziale la clausola di regolamentazione del premio nel contratto di assicurazione è una clausola onerosa e richiede la specifica approvazione per iscritto da parte dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile comma 2 e art. 1342 Codice Civile comma 2. Essa si inserisce tra le clausole che richiedono a pena d’inefficacia l’approvazione specifica per iscritto.

La clausola non può riprodurre lo schema enunciato nell’art. 1901 (cioè la sospensione della garanzia assicurativa) con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, l’omissione della comunicazione da parte dell’assicurato degli elementi variabili su cui si fonda la determinazione del premio entro il termine previsto.

La clausola in esame non riproducendo lo schema dell’articolo 1901 del Codice civile e non rappresentandone affatto una puntuale applicazione, si risolve in un grave " vulnus" all’equilibrio tra le prestazioni e si connota di onerosità per la parte aderente, rientrando così a pieno titolo nella categoria di quelle clausole che stabiliscono, a favore del predisponente, la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto.

Per concludere, secondo questa giurisprudenza, per la clausola in esame non basta la mancata comunicazione dei dati variabili anche solo nel primo termine contrattuale, quello di sessanta giorni dalla fine del periodo assicurativo, per determinare " ipso jure" la sospensione della garanzia. Tale clausola, assumendo chiaro carattere di onerosità, richiede la specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli articoli 1342, comma 2, e 1341, comma 2 del Codice civile, pacificamente non apposta, in relazione al patto " de quo", nella polizza di cui trattasi.

3) Intervento della Cassazione Civile S.U. n. 4631 del 28 febbraio 2007

Il principio su cui si fonda la clausola di regolamentazione del premio è quello di tutti i contratti di assicurazione, nei quali è richiesto che rischio e premio siano oggetto di determinazione commisurata.

La ratio della clausola è quella di creare un meccanismo che consenta l’adeguamento del premio all’effettivo rischio che le parti non erano in grado di stabilire al momento della sottoscrizione del contratto o dell’inizio del periodo assicurativo. Ne consegue che la polizza nasce con l’indicazione di un premio che deve essere pagato sempre anticipatamente altrimenti l’assicurazione non diviene operativa e di un premio eventualmente dovuto a conguaglio.

Le Sezioni Unite, valutando detta clausola, hanno concluso che la stessa deve essere interpretata come strumento di tutela per entrambe le parti del contratto di assicurazione e non solo per l’assicuratore.

La clausola in oggetto non ha natura accessoria, ma gode di un carattere di autonomia, stante che la conoscenza degli elementi variabili conseguita dall’assicuratore fa nascere tra le parti un rapporto giuridico che può determinare una posizione debitoria o creditoria dell’assicurato, secondo lo scarto in più o in meno dell’ipotesi preventiva.

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale statuendo che la determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolamento del premio assicurativo), comporta che l’adempimento dell’assicurato è adempimento di una obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell’art. 1901 cod. civ. e come tale deve essere valutata, considerando il comportamento di buona fede tenuto dalle parti nell’esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione è effettuata e dell’importanza dell’inadempimento.

Il comportamento dell’assicurato in quale omette di comunicare il dato variabile all’assicurazione può risolversi nell’inadempimento di un obbligo convenzionalmente stabilito, ma deve essere valutato con il parametro della buona fede tenuta nell’esecuzione del contratto.

Per esprimere un giudizio sull’inadempimento dell’assicurato – sostiene la Suprema Corte – è necessario individuare quali siano i suoi effettivi doveri di rilevanza giuridica.