Capo I – Della successione dei parenti
Successione dei figli
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.
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Successione dei figli adottivi
Ai figli sono equiparati gli adottivi [Codice civile 291, 565].
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti [Codice civile 74] dell’adottante [Codice civile 300, 304, 309].
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Successione dei genitori
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti [Codice civile 467, 468, 469], succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive [Codice civile 565].
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Successione degli ascendenti
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea [Codice civile 75, 538, 571].
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Successione dei fratelli e delle sorelle
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali [Codice civile 565].
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.
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Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà [Codice civile 583].
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall’articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro.
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Successione di altri parenti
Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea [Codice civile 74, 469].
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado [Codice civile 77, 583].
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Successione dei figli nati fuori del matrimonio
Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta [Codice civile 250] o giudizialmente dichiarata [Codice civile 269], salvo quanto è disposto dall’articolo 580.
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Concorso di figli naturali e legittimi
[I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi [Codice civile 566], conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell’eredità [Codice civile 592].
I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima [Codice civile 547, 581], la porzione spettante ai figli naturali [Codice civile 541].]
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Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore
[Se concorrono con gli ascendenti [Codice civile 569] o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell’eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l’eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge [Codice civile 582].]
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Successione dei soli figli naturali
[In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l’eredità [Codice civile 539].]
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Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore
Il figlio naturale succede all’ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l’eredità, se l’ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.
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Successione dei genitori al figlio naturale
[Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio [Codice civile 250, 269].
Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l’eredità spetta per metà a ciascuno di essi.
Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio [Codice civile 284], l’altro è escluso dalla successione [Codice civile 258].]
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Concorso del coniuge e dei genitori
[Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, né genitori, sopravvive il coniuge, l’eredità si devolve per intero al medesimo.
Se vi sono genitori, l’eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l’altro terzo ai genitori.]
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Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili
Ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e alla educazione, a norma dell’articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell’assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.
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