Art. 50
Immissione nel possesso temporaneo dei beni
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza [Codice di procedura civile 730], il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono [Codice civile 587, 620] .
Coloro che sarebbero eredi testamentari [Codice civile 592] o legittimi [Codice civile 565] , se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni [Codice civile 52, 54, 55, 56, 57; Codice di procedura civile 725].
I legatari [Codice civile 588] , i donatari [Codice civile 769] e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono domandare di essere ammessi all’esercizio temporaneo di questi diritti.
Coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall’adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall’articolo 434 [Codice civile 63] .
Per ottenere l’immissione nel possesso, l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione [Codice di procedura civile 119] nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l’assente.