Art. 52
Effetti della immissione nel possesso temporaneo
L’immissione nel possesso temporaneo dei beni [Codice civile 50, 64] deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario dei beni [Codice di procedura civile 769].
Essa attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell’articolo seguente [Codice di procedura civile 725].
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