Art. 165
Costituzione dell’attore
L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione [Codice di procedura civile 148] della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio [Codice di procedura civile 168, 170, 171, 182, 290, 299, 306, 347, 645, 647] a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge [Codice di procedura civile 82, 86], depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo [Codice di procedura civile 169] contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione [Codice di procedura civile 184; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 87]. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio [Codice civile 47; Codice di procedura civile 330] nel comune ove ha sede il tribunale.
Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 38, 71, 72, 73, 74, 76, 77].