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Capo I – Disposizioni generali

Art. 832

Contenuto del diritto

Il proprietario ha diritto di godere [Codice civile 840, 959] e disporre [Codice civile 841] delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico [Cost. 42, 43, 44; preleggi 22; Codice civile 692, 833, 838; Codice della navigazione 245, 861].

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Art. 833

Atti d’emulazione

Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri [Codice civile 832].

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Art. 834

Espropriazione per pubblico interesse

Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità [Cost. 42; Codice civile 838, 851, 865, 867, 1020, 1259, 1638, 2742].

Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali [Codice civile 963].

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Art. 835

Requisizioni

Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili [Codice civile 812]. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.

Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.

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Art. 836

Vincoli ed obblighi temporanei

Per le cause indicate dall’articolo precedente l’autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali [Codice civile 2195] e agricole [Codice civile 2135].

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Art. 837

Ammassi

Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell’interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi [Codice civile 2617].

Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.

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Art. 838

Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico

Salve le disposizioni delle leggi penali [Codice penale 499] e di polizia, nonché [le norme dell’ordinamento corporativo e] le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l’esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all’espropriazione dei beni da parte dell’autorità amministrativa [Codice civile 832, 834], premesso il pagamento di una giusta indennità.

La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell’arte, della storia o della sanità pubblica.

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Art. 839

Beni d’interesse storico e artistico

Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali [Codice civile 826, 879].

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