Capo I – Disposizioni generali
Contenuto del diritto
Il proprietario ha diritto di godere [Codice civile 840, 959] e disporre [Codice civile 841] delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico [Cost. 42, 43, 44; preleggi 22; Codice civile 692, 833, 838; Codice della navigazione 245, 861].
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Atti d’emulazione
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri [Codice civile 832].
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Espropriazione per pubblico interesse
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità [Cost. 42; Codice civile 838, 851, 865, 867, 1020, 1259, 1638, 2742].
Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali [Codice civile 963].
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Requisizioni
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili [Codice civile 812]. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
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Vincoli ed obblighi temporanei
Per le cause indicate dall’articolo precedente l’autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali [Codice civile 2195] e agricole [Codice civile 2135].
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Ammassi
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell’interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi [Codice civile 2617].
Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.
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Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico
Salve le disposizioni delle leggi penali [Codice penale 499] e di polizia, nonché [le norme dell’ordinamento corporativo e] le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l’esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all’espropriazione dei beni da parte dell’autorità amministrativa [Codice civile 832, 834], premesso il pagamento di una giusta indennità.
La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell’arte, della storia o della sanità pubblica.
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Beni d’interesse storico e artistico
Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali [Codice civile 826, 879].
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