Art. 2224
Esecuzione dell’opera
Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite [Codice civile 1662] dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni [Codice civile 1454].
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto [Codice civile 1373, 2227], salvo il diritto al risarcimento dei danni [Codice civile 1218].
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