Art. 2749
Estensione del privilegio
Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione [Codice civile 2755, 2770; Codice di procedura civile 498]. Si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento [Codice di procedura civile 491, 499] e per quelli dell’anno precedente.
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale [Codice civile 1284] fino alla data della vendita [Codice civile 2788, 2855].
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