Art. 2751
Crediti per le spese funebri, d’infermità, alimenti
Hanno privilegio generale [Codice civile 2746] sui mobili, nell’ordine che segue, i crediti riguardanti [Codice civile 2782]:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi [preleggi 8];
2) le spese d’infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge [Codice civile 433; Codice di procedura civile 545].
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