Art. 2755
Spese per atti conservativi o di espropriazione
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi [Codice di procedura civile 671] o per l’espropriazione di beni mobili [Codice di procedura civile 513] nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi [Codice civile 2741, 2743, 2905, 2910, 2911].
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