Art. 2760
Crediti dell’albergatore
I crediti dell’albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate [Codice civile 2954] hanno privilegio sulle cose da queste portate nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi [Codice civile 1783, 1784, 1786].
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi [Codice civile 2745, 2747] che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l’albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell’albergo.
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