Art. 1123
Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio [Codice civile 882, 1117, 1122], per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni [Codice civile 1120] deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno [Codice civile 1101], salvo diversa convenzione [Codice civile 1118, 1130, n. 3, 1134, 1135, n. 2, 1138; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 63].
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale [Codice civile 1124], cortili, lastrici solari [Codice civile 1126], opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.