Art. 846
Minima unità colturale
[Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni [Codice civile 713, 1116] e nelle assegnazioni a qualunque titolo [Codice civile 667], aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale [Codice civile 720, 722].
S’intende per minima unità colturale la estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola [Codice civile 2142] e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria [Codice civile 847, 849, 850].]
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