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Capo IV – Del contratto estimatorio

Art. 1556

Nozione

Con il contratto estimatorio una parte consegna [Codice civile 1558] una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga [Codice civile 1557] a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

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Art. 1557

Impossibilità di restituzione

Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo [Codice civile 1556] di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [Codice civile 1218, 1288, 1463].

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Art. 1558

Disponibilità delle cose

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento [Codice di procedura civile 491, 513, 543] o a sequestro [Codice di procedura civile 670, 671] finché non ne sia stato pagato il prezzo [Codice civile 1556].

Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.

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