Capo VII – Della rinunzia all’eredità
Dichiarazione di rinunzia
La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio [Codice civile 320, 374, n. 3, 461, 478, 564, 586, 683, 703, 740] o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [Codice civile 650], e inserita nel registro delle successioni [Codice civile 456, 481; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 52].
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente [Codice civile 527; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 133].
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Rinunzia condizionata, a termine o parziale
È nulla la rinunzia fatta sotto condizione [Codice civile 1353] o a termine [Codice civile 1184] o solo per parte [Codice civile 475].
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Retroattività della rinunzia
Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato [Codice civile 524, 525].
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato [Codice civile 649] a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile [Codice civile 536], salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.
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Devoluzione nelle successioni legittime
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce [Codice civile 674] a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione [Codice civile 467, 468, 469] e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 571. Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
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Devoluzione nelle successioni testamentarie
Nelle successioni testamentarie, [Codice civile 587] se il testatore non ha disposto una sostituzione [Codice civile 688] e se non ha luogo il diritto di rappresentazione [Codice civile 467, 468, 469], la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’articolo 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’articolo 677.
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Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Se taluno rinunzia [Codice civile 521], benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante [Codice civile 2652, n. 1], al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti [Codice civile 2900, 2901, 2939].
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia [Codice civile 2946].
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Revoca della rinunzia
Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto [Codice civile 480] contro i chiamati che vi hanno rinunziato [Codice civile 521], questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità.
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Impugnazione per violenza o dolo
La rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza [Codice civile 1434] o di dolo [Codice civile 483, 1324, 1439].
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [Codice civile 482, 1442].
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Sottrazione di beni ereditari
I chiamati all’eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi [Codice civile 519] e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia [Codice civile 459, 476, 494].
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