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Capo XII – Dell’annullabilità del contratto

Sezione I – Dell’incapacità

Art. 1425

Incapacità delle parti

Il contratto è annullabile [Codice civile 1234, 1276, 1445, 1462, 1471, n. 2] se una delle parti era legalmente incapace di contrattare [Codice civile 2, 3, 322, 414, 1441, 1442, 1443, 1444, 1939].

È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere [Codice civile 427, 428, 1191; Codice penale 32].

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Art. 1426

Raggiri usati dal minore

Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età [Codice civile 2]; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto [Codice civile 1439].

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Sezione II – Dei vizi del consenso

Art. 1427

Errore, violenza e dolo

Il contraente, il cui consenso fu dato per errore [Codice civile 122, 1428-1440], estorto con violenza o carpito con dolo [Codice civile 624], può chiedere l’annullamento del contratto [Codice civile 1441] secondo le disposizioni seguenti [Codice civile 482, 483, 1973].

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Art. 1428

Rilevanza dell’errore

L’errore [Codice civile 1427] è causa di annullamento del contratto [Codice civile 624, 787, 1432] quando è essenziale [Codice civile 1429] ed è riconoscibile [Codice civile 1391, 1431] dall’altro contraente [Codice civile 483].

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Art. 1429

Errore essenziale

L’errore è essenziale [Codice civile 1428, 1433]:

1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto [Codice civile 1325, n. 3, 1346];

2) quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso [Codice civile 1497];

3) quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso [Codice civile 122];

4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto [Codice civile 624, 1969].

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Art. 1430

Errore di calcolo

L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso [Codice civile 1419].

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Art. 1431

Errore riconoscibile

L’errore si considera riconoscibile [Codice civile 1428] quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza [Codice civile 1176] avrebbe potuto rilevarlo.

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Art. 1432

Mantenimento del contratto rettificato

La parte in errore non può domandare l’annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l’altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere [Codice civile 1428, 1450, 1453].

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Art. 1433

Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che ne era stato incaricato [Codice civile 1427, 1429, 2706].

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Art. 1434

Violenza

La violenza [Codice civile 1427] è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo [Codice civile 122, 482, 526, 624, 761, 1435, 1441, 1446].

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Art. 1435

Caratteri della violenza

La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all’età, al sesso e alla condizione delle persone [Codice civile 1436, 1438].

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Art. 1436

Violenza diretta contro terzi

La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.

Se il male minacciato riguarda altre persone, l’annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice [Codice civile 1435].

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Art. 1437

Timore riverenziale

Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.

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Art. 1438

Minaccia di far valere un diritto

La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

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Art. 1439

Dolo

Il dolo [Codice civile 1427] è causa di annullamento del contratto [Codice civile 463, n. 4, 624] quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato [Codice civile 1195, 1338, 1426, 1440, 1892, 1975, 1986].

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo [Codice civile 1434], il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

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Art. 1440

Dolo incidente

Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso [Codice civile 1427, 1439], il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni [Codice civile 1337, 2043, 2056].

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Sezione III – Dell’azione di annullamento

Art. 1441

Legittimazione

L’annullamento del contratto può essere domandato [Codice civile 1442] solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge [Codice civile 322, 377, 427, 428, 1394, 1443, 1444, 1462].

L’incapacità del condannato in istato di interdizione legale [Codice penale 32] può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

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Art. 1442

Prescrizione

L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni [Codice civile 428, 2948].

Quando l’annullabilità dipende da vizio del consenso [Codice civile 1427] o da incapacità legale [Codice civile 1425], il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione [Codice civile 429, 431], ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età [Codice civile 2, 2935].

Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.

L’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla valere [Codice civile 1449].

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Art. 1443

Ripetizione contro il contraente incapace

Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti [Codice civile 1425, 1441], questi non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio [Codice civile 2039].

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Art. 1444

Convalida

Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento [Codice civile 1441], mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo [Codice civile 1423, 1451, 2824].

Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità [Codice civile 1234].

La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto [Codice civile 1425].

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Art. 1445

Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi

L’annullamento che non dipende da incapacità legale [Codice civile 1425] non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede [Codice civile 23, 25, 1415, 1757, 2332], salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento [Codice civile 2652, n. 6, 2690, n. 3].

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Art. 1446

Annullabilità nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall’articolo 1420 l’annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale [Codice civile 1321, 1459, 1466].

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