Art. 1800
Conservazione e alienazione dell’oggetto del sequestro
Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito [Codice civile 1766, 1768].
Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati [Codice civile 1246, n. 2].
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l’obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato [Codice civile 1703].
Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [Codice civile 1573, 1574].
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