Art. 1449

Prescrizione

L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto [Codice civile 1447, 1448]; ma se il fatto costituisce reato, si applica l’ultimo comma dell’articolo 2947.

La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l’azione è prescritta [Codice civile 1442].

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