Art. 1452
Effetti della rescissione rispetto ai terzi
La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi [Codice civile 1445, 1458, 1757], salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione [Codice civile 2652, n. 1, 2690, n. 1].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.