Art. 1804
Obbligazioni del comodatario
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia [Codice civile 1176]. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa [Codice civile 1805].
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno [Codice civile 1223].
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