Art. 1812
Danni al comodatario per vizi della cosa
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento [Codice civile 1494] qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario [Codice civile 1821].
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