Art. 1453

Risolubilità del contratto per inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie [Codice civile 1218, 1372, 1492] le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento [Codice civile 1176, 1454] o la risoluzione del contratto [Codice civile 1455, 1618, 1877, 1878, 1976, 1986, 2159], salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno [Codice civile 648, 972, 1223, 1385, 1458, 1479, 1480, 1489, 1492, 1497, 1517, 1867, 1878, 2286, 2652, n. 1].

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione [Codice civile 1286, 1492].

Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione [Codice civile 972, n. 2, 1432, 1450].

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