Art. 1457
Termine essenziale per una delle parti
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse [Codice civile 1174, 1322, 1379, 1464] dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni [Codice civile 1184, 1326].
In mancanza, il contratto s’intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione [Codice civile 1454, 1456, 1458, 1901].
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