Art. 957

Disposizioni inderogabili

L’enfiteusi [Codice civile 1158, 2810, n. 4, 2812], salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti [Codice civile 1162].

Il titolo [Codice civile 587, 1350, n. 2, 2643, n. 2] non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.

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