Art. 975
Miglioramenti e addizioni
Quando cessa l’enfiteusi [Codice civile 958, 963, 970, 972], all’enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti [Codice civile 1078] nella misura dell’aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna [Codice civile 1150, 1592, 2811, 2815].
Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all’enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non è soddisfatto il suo credito [Codice civile 748, 985].
Per le addizioni fatte dall’enfiteuta, quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento [Codice civile 934] e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di questo articolo [Codice civile 986, 1593].