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Art. 128

Inammissibilità del ricorso straordinario al presidente della repubblica

1. Nella materia di cui al presente Titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica(1)(2).

 

(1) Con sentenza 11 novembre 2011, n. 304 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost., degli articoli 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 nella parte in cui, prevedendo l’obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell’incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, comprimerebbero la tutela degli interessi legittimi, introducendo una limitazione della tutela.

(2) Analoga previsione è contenuta nel successivo articolo 128 CPA (contenzioso elettorale). Più in generale, l’articolo 7, comma 8, CPA dispone che «il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa».

Bibliografia: C. E. Gallo: nota a Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 24.11.05 n. 10, in Foro Amministrativo - C.d.S. 2005, II, 3244.

 

SOMMARIO: Premessa. 1. Esegesi dell’articolo 128 CPA

 

1. Premessa

L’esclusione del ricorso straordinario al Capo dello Stato in materia elettorale è disciplinato dall’articolo 128 del CPA La norma in parola fonda la sua ratio nella necessità di evitare una eccessiva dilatazione dei termini di definizione del giudizio che, inevitabilmente, la valorizzazione del rimedio in parola comporterebbe. Dunque, si tratta di una esigenza di concentrazione dei termini processuali che subirebbero, diversamente, una eccessiva dilatazione se fosse possibile anche in materia di contenzioso elettorale proporre ricorso al Presidente della Repubblica. Del resto, se si analizzano i termini previsti dal Legislatore, ci si rende conto che la logica della speditezza del giudizio attraversa entrambi i riti previsti dall’articolo 129 CPA (16 giorni compreso l’appello) e dall’articolo 130 CPA (120 giorni compreso l’appello), rende assolutamente inadeguato il rimedio in parola per la composizione del contenzioso elettorale.  

1. Esegesi dell’articolo 128 CPA

L’articolo 128 del Codice chiude il Capo I del Titolo VI del Codice del processo amministrativo, sancendo espressamente l’inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in materia elettorale, svela la opzione di politica legislativa scelte dal Legislatore consistente nell’attribuire tutela in questa materia esclusivamente attraverso rimedi giurisdizionali in senso stretto. Si ritiene che tale scelta legislativa – in linea con la costante giurisprudenza – debba essere rapportata sia all’esigenza di riservare alla materia del contenzioso elettorale la più ampia tutela conseguibile con il ricorso giurisdizionale (nei diversi gradi e con il contraddittorio che lo caratterizzano), sia alla necessità di una rapida definizione del contenzioso elettorale, che non appare conseguibile attraverso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (che prevede, tra l’altro, l’ampiezza dei termini per la presentazione del ricorso e per la relativa istruttoria, l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato, la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale a tutela dei controinteressati). Al riguardo, già da tempo, la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.a.r. Catania, sent. n. 873/2008) ha avuto modo di chiarire che nella materia delle operazioni elettorali è a monte inammissibile il ricorso alla tutela straordinaria trovando il ricorso straordinario, malgrado la sua configurazione come rimedio generale, un limite obiettivo nell’esistenza di una tutela giurisdizionale organizzata secondo regole speciali. Tali regole sono finalizzate alla predisposizione di un processo caratterizzato da una particolare celerità così da eliminare in tempi stretti e rigorosi ogni incertezza sulla regolarità delle elezioni. È infatti previsto un termine breve per la proposizione del ricorso giurisdizionale (trenta giorni dalla proclamazione degli eletti), la fissazione dell’udienza di trattazione in via d’urgenza , il contraddittorio da istaurarsi entro termini ristretti, e termini brevi sono fissati per la formazione del dispositivo e il deposito della sentenza. Il delineato regime acceleratorio collide insanabilmente con i tempi lunghi del ricorso straordinario proponibile entro il termine di centoventi gironi. Altro profilo di inammissibilità della tutela straordinaria si ricava dalla considerazione che nella materia in questione è riconosciuta al giudice amministrativo una giurisdizione di merito che consente la correzione dei risultati elettorali, mentre nessun sindacato di merito è previsto in sede di ricorso straordinario potendo tale strumento condurre meramente all’annullamento per motivi di legittimità degli atti impugnati (in termini, ex multis, C. Stato sez. I^, parere n. 5482/2003 del 4/02/2004 - in dottrina. C. E. Gallo). Dunque, è la ratio acceleratoria la più profonda ragione che esclude alla radice l’utilizzo di tale rimedio straordinario a beneficio dei ben più affidabili e celeri rimedi giurisdizionali.

 

Il punto di vista dell’autore

Non vi è dubbio che la scelta del Legislatore di escludere l’utilizzo del rimedio straordinario del ricorso al Presidente della Repubblica costituisca una scelta condivisibile per due buone ragioni: 1. quella di garantire in tempi rapidi il corretto funzionamento degli organi elettivi; 2. quella di affidare la gestione del contenzioso elettorale alla giurisdizione amministrativa che offre maggiori garanzie di profondità di giudizio. Del resto, è proprio per l’esigenza di concentrare la durata del giudizio elettorale che lo stesso impianto nel contenzioso in questione dell’istituto dei motivi aggiunti risulta avversato dalla giurisprudenza amministrativa (ex plurimis: Cons. St., sez. V, sent. n. 1477/2016) in quanto ritenuto un moltiplicatore dei tempi di durata del processo.