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Art. 1

Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (360) (361)

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’ articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Art. 42.

La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.»;

b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma.

 

(360) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’ art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

(361) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’ art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

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