Art. 101

Costitutore

1.  Ai fini del presente codice si intende per costitutore:

a)  la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;

b)  la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;

c)  l’avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

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