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Capo VI – Ordinamento professionale

Art. 201

Rappresentanza

1.  Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell’articolo 205, comma 3.

2.  La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d’incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

3.  L’atto di nomina o la lettera d’incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d’incarico.

4.  Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all’uopo istituito presso il Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale.

4-bis.  I cittadini dell’Unione europea abilitati all’esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all’albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

[5.  Il mandato può anche essere conferito a cittadini dell’Unione europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatari abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all’Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell’Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale, a condizione che nell’attività svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo professionale dello Stato membro in cui risiede, espresso nella lingua originale, e che l’attività di rappresentanza dei propri mandanti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo. Il mandatario invia la documentazione, comprovante il possesso della qualifica nel proprio Stato membro, all’Ufficio e al Consiglio dell’ordine, cui spetta l’attività di controllo del rispetto delle condizioni per l’esercizio dell’attività di rappresentanza professionale previste in questo articolo.]

6.  Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

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Art. 202

 Albo dei consulenti

1.  Fermo quanto disposto dall’articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell’ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.

2.  L’Albo è costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.

3.  Gli iscritti all’Albo costituiscono l’ordine dei consulenti in proprietà industriale.

4.  La vigilanza sull’esercizio della professione viene esercitata dal Ministero delle attività produttive, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

 

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Art. 203

Requisiti per l’iscrizione

1.  Può essere iscritta all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

a)  abbia il godimento dei diritti civili nell’ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;

b)  sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell’Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

c)  abbia un domicilio professionale in Italia o nell’Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito del domicilio professionale in Italia non è richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l’iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;

d)  abbia superato l’esame di abilitazione, di cui all’articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2.  L’iscrizione è effettuata dal Consiglio dell’ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L’avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

3.  I soggetti di cui all’articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l’attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all’albo dei consulenti in proprietà industriale, previa trasmissione da parte dell’autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L’iscrizione rileva ai soli fini dell’applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.

[4.  I soggetti indicati nei commi 1 e 3 e che abbiano domicilio professionale in uno Stato membro dell’Unione europea sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 120, comma 3, del presente codice.]

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Art. 204

Titolo professionale oggetto dell’attività

1.  Il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato alle persone iscritte nell’albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in proprietà industriale senza ulteriori specificazioni.

2.  Le persone indicate nell’articolo 202 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilità, per disegni e modelli per nuove varietà vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte. Esse possono certificare la conformità delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall’estero da prodursi all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

3.  Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma 2.

4.  Se l’incarico è conferito a più consulenti abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se l’incarico è conferito a più consulenti abilitati, costituiti in associazione o società, l’incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o società.

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Art. 205

Incompatibilità

1.  L’iscrizione all’albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell’ambito di enti o imprese, e dell’attività di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l’esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi.

2.  L’iscrizione all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale è compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l’iscrizione in altri albi professionali e con l’esercizio della relativa professione.

3.  I consulenti in proprietà industriale abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o servizi organizzati nell’ambito di enti o di imprese, ovvero nell’ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:

a)  dell’ente o impresa da cui dipendono;

b)  delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti;

c)  di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui è inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.

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Art. 206

Obbligo del segreto professionale

1.  Il consulente in proprietà industriale ha l’obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l’articolo 200 del codice di procedura penale.

 

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Art. 207

Esame di abilitazione

1.  L’abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:

a)  dal direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;

b)  da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente;

c)  da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attività produttive;

d)  da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, designati dal consiglio di cui all’articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo;

e)  da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alle lettere b), c) e d), se impossibilitati.

2.  È ammessa all’esame di abilitazione qualsiasi persona che:

a)  abbia conseguito:

1)  la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero;

2)  un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell’Unione europea includenti l’attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o in un istituto d’istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all’attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d’invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell’abilitazione richiesta;

b)  abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

3.  È ammessa all’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l’esame di qualificazione come consulente abilitato presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

4.  Il periodo di tirocinio è limitato a diciotto mesi se il candidato all’esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell’abilitazione richiesta.

5.  L’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprietà industriale, così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.

6.  L’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l’iscrizione nella sezione marchi è indetto ogni due anni con decreto del Ministero delle attività produttive.

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Art. 208

Esonero dall’esame di abilitazione

1.  Sono esonerati dall’esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprietà intellettuale.

2.  Sono anche esonerati, ai fini dell’iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

 

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Art. 209

Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

1.  L’albo istituito ai sensi dell’articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale in Italia che può consistere anche nella sede dell’ente o impresa da cui dipende.

2.  La data di iscrizione determina l’anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all’albo hanno l’anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell’interruzione.

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Art. 210

Cancellazione dall’albo e sospensione di diritto

1.  Il consulente abilitato è cancellato dall’albo:

a)  quando è venuto meno uno dei requisiti dell’iscrizione, di cui all’articolo 203;

b)  quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 205;

c)  quando ne è fatta richiesta dall’interessato.

2.  Il consulente abilitato può chiedere la reiscrizione nell’albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.

3.  Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto dall’esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonché in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data dell’accertato adempimento.

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Art. 211

Sanzioni disciplinari

1.  I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.

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Art. 212

Assemblea degli iscritti all’Albo

1.  L’assemblea è convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell’ordine. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

2.  Ogni consulente abilitato iscritto all’albo può farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all’albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non può rappresentare più di cinque iscritti.

3.  Le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive.

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Art. 213

Compiti dell’assemblea

1.  L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il mese di marzo, per l’approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell’ammontare del contributo annuo che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per l’elezione del Consiglio dell’ordine, nel qual caso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.

2.  L’assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio dell’ordine lo reputi necessario, nonché quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all’albo.

 

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Art. 214

Assemblea per l’elezione del Consiglio dell’ordine

1.  I componenti del Consiglio dell’ordine di cui all’articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

2.  Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell’ambito di società, uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell’ambito di enti o imprese di cui all’articolo 205, comma 3, dall’altra, non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell’ordine con più di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell’albo non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell’ordine con più di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

3.  Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. È ammessa la votazione mediante lettera.

4.  Le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive.

 

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Art. 215

Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale

1.  L’ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da dieci membri con non meno di tre anni di anzianità eletti dall’assemblea. A sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 214.

2.  In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell’ordine continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.

3.  Il Consiglio dell’ordine si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell’ordine delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.

 

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Art. 216

Attribuzioni del presidente del Consiglio dell’ordine

1.  Il Consiglio dell’ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente codice.

2.  Il presidente può delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.

3.  Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.

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Art. 217

Attribuzioni del Consiglio dell’ordine

1.  Il Consiglio dell’ordine:

a)  provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell’albo, dandone immediata comunicazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi;

b)  vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all’assemblea le iniziative all’uopo necessarie;

c)  interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all’albo in dipendenza dell’esercizio della professione;

d)  propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;

e)  su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all’esercizio della professione;

f)  adotta i provvedimenti disciplinari;

g)  designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all’articolo 207;

h)  adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale;

i)  stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;

l)  riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;

m)  predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;

n)  riceve le domande di ammissione all’esame di abilitazione di cui all’articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l’ammissione;

o)  mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;

p)  svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attività produttive che abbiano carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice;

p-bis)  provvede alle iscrizioni nell’albo dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti.

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Art. 218

Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell’ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell’ordine

1.  I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell’ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.

2.  Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro delle attività produttive, se non è in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più di quattro degli originari componenti ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarità.

3.  In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro delle attività produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l’assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell’atto di convocazione.

 

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Art. 219

Sedute del Consiglio dell’ordine

1.  Il Consiglio dell’ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all’inizio di ogni seduta.

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Art. 220

Procedimento disciplinare

1.  Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all’applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.

2.  Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno di 10 giorni l’audizione dell’interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all’incolpato.

3.  Se l’interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.

4.  La deliberazione deve contenere l’indicazione dei fatti, i motivi e l’enunciazione sintetica della decisione.

5.  I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall’articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.

6.  In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell’ordine l’autorizzazione ad astenersi.

7.  Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

 

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Art. 221

Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell’ordine

1.  Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell’ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all’interessato.

2.  Il direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell’operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

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Art. 222

Tariffa professionale

1.  Il Ministro delle attività produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell’ordine, ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera d).

2.  Lo svolgimento delle attività relative all’ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

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