Art. 64 - Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all’amministratore giudiziario.
2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti. (1)
[3. Alla stessa verifica sono soggetti i crediti ed i diritti insinuati nel fallimento dopo il deposito della richiesta
di applicazione di una misura di prevenzione.] (2)
4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all’articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all’esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio. (3)
[5. Alle ripartizioni dell’attivo fallimentare concorrono, secondo la disciplina del capo VII del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soli creditori ammessi al passivo fallimentare ai sensi delle disposizioni che precedono.] (4)
6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all’articolo 61. (5)
7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l’intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l’intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. (5)
8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.
9. Si applica l’articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l’amministratore lo sostituisce nei processi in corso.
10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L’amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.
11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell’articolo 63, comma 7.
(1) Comma così sostituito dall’ art. 22, comma 2, lett. a), L. 161/2017.
(2) Comma abrogato dall’ art. 22, comma 2, lett. b), L. 161/2017.
(3) Comma così sostituito dall’ art. 22, comma 2, lett. c), L. 161/2017.
(4) Comma abrogato dall’ art. 22, comma 2, lett. d), L. 161/2017.
(5) Comma così sostituito dall’ art. 22, comma 2, lett. e), L. 161/2017.
Rassegna di giurisprudenza
Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell’art. 19. La verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertarne la buona fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare (SU, 11170/2015).
Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale (SU, 45936/2019).
In base a quanto stabilito dall'art. 64 (secondo cui, "ove sui beni compresi nel fallimento (...) sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario ... (e) ... i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione"), quello che era un credito verso la procedura fallimentare diventa un credito verso la procedura di prevenzione e allo stesso finiscono per applicarsi le regole di accertamento del diritto e le modalità di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo proprie del procedimento di prevenzione: con la conseguenze che la qualificazione di prededucibilità può essere riconosciuta solamente ai crediti che siano sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione. In tal senso deve escludersi che, ai fini che qui rilevano, possano trovare applicazione le riflessioni che hanno indotto la giurisprudenza civile a ritenere configurabile un fenomeno di consecutio procedurarum nel caso di collegamento sequenziale fra procedure concorsuali di diverso tipo: situazione nella quale si è ritenuto che i diritti facenti parte della categoria dei 'crediti della massa' maturati nel corso di una iniziale procedura e per questo qualificati dalla prededucibilità, conservino tale caratteristica anche in una differente procedura concorsuale avviata in epoca successiva. E ciò perché la consecuzione fra procedure concorsuali, implicitamente riconosciuta dall'art. 111, comma 2, LF (che, nel riconoscere il carattere di prededucibilità di un credito usa la formula al plurale, parlando di "procedure concorsuali di cui alla presente legge", analoga a quella poi riproposta nell'art. 6, comma 1, lett. d), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.LGS 14/2019), trova la sua giustificazione nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive, essendo unica e comune la finalità delle differenti ma interdipendenti procedure concorsuali succedutesi nel tempo (in questo senso Sez. 1 civ., 15724/2019): sovrapponibilità che, per la ragioni innanzi indicate, non è riconoscibile nel caso del passaggio da una procedura fallimentare ad una procedura di prevenzione, che hanno presupposti di avvio, destinatari e finalità completamente differenti, e che, peraltro, come nel caso di specie è avvenuto, possono avere ad oggetto compendi di beni del tutto disomogenei (Sez. 6, 19684/2021).
L’insussistenza di massa attiva da ripartire fra i creditori non è di ostacolo alla dichiarazione del fallimento, del quale è infatti prevista la chiusura anche per mancanza di attivo, ai sensi dell’art. 118, comma 1, n. 4, LF. Del resto, l’art. 63, comma 6, prevede espressamente la chiusura (non invece la revoca) del fallimento, ex art. 119, comma 1, LF, allorquando nella massa attiva siano ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro e una regola omologa vige, all’art. 64, comma 7, per il caso di sequestro o confisca sopravvenuti al fallimento. A sua volta i commi 1 e 4 dell’art. 63 danno per presupposta la dichiarazione di fallimento, limitandosi a regolare rispettivamente la sua instaurazione e la sorte dei beni già oggetto della misura di prevenzione o anche della confisca; mentre in caso di previo fallimento, è il giudice delegato che, per l’art. 64 comma 1, dispone la separazione dei beni e la loro consegna all’amministratore giudiziario (Sez. 1 civile, 608/2017).
La procedura di prevenzione patrimoniale diretta alla confisca di beni prevale su quella fallimentare, sia quando il fallimento sia stato dichiarato prima del sequestro preventivo, sia quando sia stato dichiarato successivamente, dovendo essere privilegiato l’interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia rispetto all’interesse meramente privatistico della “par condicio creditorum” perseguito dalla normativa fallimentare (Sez. 1, 16797/2011).
Il superiore interesse muove dall’esigenza di evitare che il bene venga rimesso in circolazione e meno che meno ritorni nella disponibilità del presunto mafioso, atteso che se è vero che il fallito perde la amministrazione e la disponibilità del bene, è altrettanto vero che la titolarità rimane in capo suo e che la disponibilità dello stesso può essere riacquistata, una volta che risulti un attivo al termine della procedura concorsuale. Tale interpretazione muove da un equo bilanciamento degli interessi e dunque non si scontra con i diritti dei terzi, sicuramente compressi ma non “indebitamente” (Sez. 1, 34039/2014).
Nel caso in cui, dopo la dichiarazione di fallimento, sia disposto in ambito preventivo il sequestro del capitale e dei beni aziendali della società fallita, trova applicazione l’art. 64, comma 1. Tale norma prevede infatti che il GD della procedura fallimentare disponga la separazione dei predetti beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all’amministratore giudiziario della procedura preventiva. Ciò nondimeno, gli organi della procedura fallimentare proseguono ugualmente la loro attività poiché, secondo il disposto dell’art. 64, comma 2, spetta ad essi l’accertamento dei crediti e dei diritti azionabili nei confronti del fallimento. Si ritiene che l’art. 64, comma 7, abbia di fatto introdotto una nuova causa di chiusura della procedura fallimentare nei confronti dei soci di una società personale, che si aggiunge a quelle elencate dall’art. 118 LF (Tribunale di Pordenone, ufficio del giudice delegato ai fallimenti, 17 gennaio 2017).
Linee guida, circolari e prassi
Tribunale di Roma, “Le interferenze tra sequestri penali e di prevenzione con le procedure di fallimento e le procedure di liquidazione giudiziale”, Prot. n. 1297/2019 del 24 settembre 2019, reperibile al seguente link: http://www.tribunale.roma.it/documentazione/D_17392.pdf
CNDCEC, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post–riforma”, marzo 2018, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/2018.03.05_Riforma+del+codice+antimafia_revisione.pdf
FNC, “La riforma del d. lgs. n. 159 del 2011.Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto”, 5 dicembre 2017, reperibile al seguente link: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf–per/informativa–periodica_20171205.pdf
FNC, “La tutela dei terzi nella legislazione antimafia”, 29 febbraio 2016, reperibile al seguente link: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0976/2016.02.29_la_tutela_dei_terzi_D_AMORE.pdf?fid=976
CNDCEC, “Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati”, ottobre 2015, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fb16cd12–3c1c–493f–a46f–dcea39c24929