Art. 26
Foro dell’esecuzione forzata
Per l’esecuzione forzata su cose mobili [Codice di procedura civile 513] o immobili [Codice civile 2861, 2890, 2891; Codice di procedura civile 16, 480, 482, 484, 492, 519, 548, 555, 792] è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all’esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l’articolo 21.
Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare [Codice di procedura civile 612] è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto [Codice civile 2931, 2933].