Art. 29
Forma ed effetti dell’accordo delle parti
L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale [Codice di procedura civile 6] deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto [Codice civile 1341, 1350, n. 13].
L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.