Art. 37
Difetto di giurisdizione
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario [Codice di procedura civile 339, 360, n. 1] nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali [Codice di procedura civile 187, 362, n. 2] è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
[ Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero [Codice di procedura civile 4] è rilevato dal giudice d’ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all’estero; in ogni altro caso è rilevato egualmente d’ufficio dal giudice se il convenuto è contumace e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana.]