Art. 43

Regolamento facoltativo di competenza

Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito [Codice di procedura civile 279, n. 3] può essere impugnato con l’istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari [Codice di procedura civile 323] quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.

Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa [Codice di procedura civile 325] riprendono a decorrere dalla comunicazione [Codice di procedura civile 133, 136] dell’ordinanza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 187].

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