Art. 54
Ordinanza sulla ricusazione
L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52.
Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese [Codice di procedura civile 91] e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250 [Codice di procedura civile 179].
Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa (3) nel termine perentorio di sei mesi [Codice di procedura civile 152].
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