Art. 441
Consulente tecnico in appello
Il collegio, nell’udienza di cui al primo comma dell’articolo 437, può nominare un consulente tecnico [Codice di procedura civile 61] rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423.
Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.
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