Art. 324
Cosa giudicata formale
S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né al regolamento di competenza [Codice di procedura civile 42, 43] , né ad appello [Codice di procedura civile 339] , né a ricorso per cassazione [Codice di procedura civile 360] , né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 [Codice civile 2909, 2953; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 124].
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