Art. 338
Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione
L’estinzione del procedimento di appello [Codice di procedura civile 307, 310] o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 fa passare in giudicato [Codice di procedura civile 324] la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto [Codice di procedura civile 393; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 129].
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